19 Luglio 2024

I crediti d’imposta al test del concordato preventivo biennale

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel corso degli ultimi anni il credito d’imposta è divenuto una delle forme di agevolazioni fiscali più utilizzate dal legislatore per incentivare lo sviluppo di determinate attività e molto apprezzate dalle imprese, in quanto permette un utilizzo agevole e spedito, attraverso il meccanismo della compensazione.

Nell’ottica della L. 111/2023 – che auspicava un ampliamento generalizzato del contraddittorio – il Legislatore doveva valutare, innanzitutto, se attribuire all’atto di recupero natura accertativa, ovvero di mero atto riscossivo.  E se si fosse ritenuto di optare per la prima strada, si sarebbe dovuto intervenire a monte, sul D.P.R. 600/1973, riconducendo ad unità le norme sparse qua e là, fermo restando, comunque, la necessità di integrare l’articolo 1, D.Lgs. 218/1997, ricomprendendoli specificatamente.

E il legislatore ha, di fatto, battuto tale strada, introducendo l’articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973 (fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del D.P.R. 633/1972, e senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, l’Ufficio può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dagli articoli 60 e 60 -ter, D.P.R. 600/1973) e ampliando il raggio d’azione dell’articolo 1, D.Lgs. 218/1997 (il recupero dei crediti indebitamente compensati, non dipendente da un precedente accertamento, può essere definito con adesione del contribuente). Per effetto del comma 2-bis, dell’articolo 8, D.Lgs. 218/1997, le somme da versare, a seguito degli atti di adesione, non possono essere rateizzate ne compensate.

Fermo restando che sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio preventivo, di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, come indicato nel decreto MEF 24.4.2024, gli atti di recupero di cui all’articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973, “predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati”, il contraddittorio preventivo obbligatorio non si applica agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti, in forza di quanto disposto, da ultimo, dall’articolo 7-bis, inserito in sede di conversione in Legge del D.L. 39/2024, che interpreta il comma 1, dell’articolo 6-bis, L. 212/2000.

A fronte dell’accettazione della proposta e conseguente adesione al concordato preventivo biennale, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all’articolo 39, D.P.R. 600/1973 (analitici, analitici-induttivi e induttivi), non possono essere effettuati, salvo che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, ricorrano le cause di decadenza dal concordato, di cui agli articoli 22 e 33, D.Lgs. 13/2024 (articolo 34, comma 1, D.Lgs. 13/2024).

Il legislatore delegato, quindi, vieta l’utilizzo dell’articolo 39, D.P.R. 600/1973 tout court nel suo complesso, inibendo, di fatto, qualsiasi accertamento ai fini reddituali per il reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

Tuttavia, proprio per la natura dell’atto di recupero crediti si deve ritenere possibile – pur se sul punto appaiono necessarie delle indicazioni di prassi – l’accertamento della esistenza dei presupposti che legittimano la fruizione dei crediti d’imposta e la conseguente notifica degli eventuali provvedimenti di recupero, poiché prescindono da ogni relazione con la base imponibile dichiarata o accertabile, ai fini del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.