23 Marzo 2022

I crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas

di Debora Reverberi
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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. 21/2022 destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato ampliato e potenziato il novero dei crediti d’imposta a beneficio delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale nei primi due trimestri del 2022.

Per quanto riguarda l’energia elettrica la panoramica di bonus fruibili comprende attualmente:

  • il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022;
  • il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022;
  • il nuovo credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle “imprese energivore”, ai sensi dell’articolo 3 D.L. 21/2022.

I due crediti d’imposta per “imprese energivore” sono destinati ai soggetti come definiti dall’articolo 3 D.M. 21.12.2017 che abbiano subìto un incremento significativo, superiore al 30%, del costo medio dell’energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, rispettivamente:

  • fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante in relazione al primo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022);
  • fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante in relazione al secondo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022).

Nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022, il requisito di incremento significativo va valutato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione di energia elettrica.

Il credito d’imposta per “imprese energivore” spetta nelle seguenti misure:

  • pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022;
  • pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 20% al 25%;
  • pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, prodotta e autoconsumata, nel secondo trimestre 2022 (in tal caso il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica), ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 20% al 25%.

A favore delle imprese diverse dalle “imprese energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto dall’articolo 3 D.L. 21/2022 un credito d’imposta in misura pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in caso di incremento significativo del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.

Per quanto riguarda il gas naturale la panoramica di bonus fruibili comprende a oggi:

  • il credito d’imposta per “imprese gasivore” relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 5 D.L. 17/2022;
  • il nuovo credito d’imposta per imprese diverse dalle “imprese gasivore”, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 21/2022.

Il credito d’imposta per imprese a forte consumo di gas è destinato ai soggetti operanti in uno dei settori di cui all’allegato 1 al D.M. 541/2021, che abbiano consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici e che abbiano subìto un incremento significativo, superiore al 30%, del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente gas naturale nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 5 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 15% al 20%.

A favore delle imprese diverse dalle “gasivore”, è riconosciuto un nuovo credito d’imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, in caso di incremento significativo del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.

Le principali caratteristiche dei crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale sono similari:

  • utilizzo esclusivo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997 (i crediti per “imprese energivore” e “imprese gasivore” sono utilizzabili entro il 31.12.2022) con facoltà di cessione solo per intero secondo le regole dei bonus edilizi, ai sensi degli articoli 3, 4 e 9, D.L. 21/2022;
  • disapplicazione dei limiti generali di compensazione;
  • irrilevanza fiscale dei relativi contributi;
  • cumulabilità con agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione di non superare, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, il costo sostenuto.

Il codice tributo del credito per “imprese energivore” previsto dall’articolo 15 D.L. 4/2022 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, è “6960” – anno di riferimento 2022, istituito con la recente risoluzione AdE 13/E/2022.