I crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas
di Debora ReverberiCon la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. 21/2022 destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato ampliato e potenziato il novero dei crediti d’imposta a beneficio delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale nei primi due trimestri del 2022.
Per quanto riguarda l’energia elettrica la panoramica di bonus fruibili comprende attualmente:
- il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022;
- il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022;
- il nuovo credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle “imprese energivore”, ai sensi dell’articolo 3 D.L. 21/2022.
I due crediti d’imposta per “imprese energivore” sono destinati ai soggetti come definiti dall’articolo 3 D.M. 21.12.2017 che abbiano subìto un incremento significativo, superiore al 30%, del costo medio dell’energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, rispettivamente:
- fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante in relazione al primo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022);
- fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante in relazione al secondo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022).
Nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022, il requisito di incremento significativo va valutato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione di energia elettrica.
Il credito d’imposta per “imprese energivore” spetta nelle seguenti misure:
- pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022;
- pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 20% al 25%;
- pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, prodotta e autoconsumata, nel secondo trimestre 2022 (in tal caso il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica), ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 20% al 25%.
A favore delle imprese diverse dalle “imprese energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto dall’articolo 3 D.L. 21/2022 un credito d’imposta in misura pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in caso di incremento significativo del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.
Per quanto riguarda il gas naturale la panoramica di bonus fruibili comprende a oggi:
- il credito d’imposta per “imprese gasivore” relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 5 D.L. 17/2022;
- il nuovo credito d’imposta per imprese diverse dalle “imprese gasivore”, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 21/2022.
Il credito d’imposta per imprese a forte consumo di gas è destinato ai soggetti operanti in uno dei settori di cui all’allegato 1 al D.M. 541/2021, che abbiano consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici e che abbiano subìto un incremento significativo, superiore al 30%, del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente gas naturale nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 5 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 15% al 20%.
A favore delle imprese diverse dalle “gasivore”, è riconosciuto un nuovo credito d’imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, in caso di incremento significativo del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
Le principali caratteristiche dei crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale sono similari:
- utilizzo esclusivo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997 (i crediti per “imprese energivore” e “imprese gasivore” sono utilizzabili entro il 31.12.2022) con facoltà di cessione solo per intero secondo le regole dei bonus edilizi, ai sensi degli articoli 3, 4 e 9, D.L. 21/2022;
- disapplicazione dei limiti generali di compensazione;
- irrilevanza fiscale dei relativi contributi;
- cumulabilità con agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione di non superare, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, il costo sostenuto.
Il codice tributo del credito per “imprese energivore” previsto dall’articolo 15 D.L. 4/2022 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, è “6960” – anno di riferimento 2022, istituito con la recente risoluzione AdE 13/E/2022.
23 Marzo 2022 a 19:03
Buonasera e grazie per l’articolo, mi chiedevo, il 12% quindi non è dell’intero imponibile delle fatture ma esclusivamente della componente energia, ho capito bene?
Perciò gli importi relativi al trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, le altre partite quali l’allaccio ecc non devono essere considerati, mentre va aggiunta alla cosiddetta “spesa per l’energia” le voci inerenti eventuali ricalcoli riportati su fatture successive ma inerenti i trimestri considerati.
25 Marzo 2022 a 11:05
Buongiorno,
ho lo stesso dubbio anche io, il 12% per calcolare il credito di imposta si applica sulla fornitura + le perdite di rete?
grazie
Emanuela
25 Marzo 2022 a 15:24
Gentilissimi lettori,
l’articolo 3, D.M. 21/2022 fa riferimento alla spesa sostenuta per l’acquisto della “componente energetica”.
Per “componente energetica” si intende la “spesa per la materia energia” compresi eventuali ricalcoli inerenti al periodo di riferimento.
Restano escluse le altre voci espresse in fattura: a titolo esemplificativo le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri generali, gli oneri fiscali (accise e IVA).
Cordiali saluti
29 Marzo 2022 a 9:38
Grazie per la risposta. Ne approfitto allora per una conferma sul calcolo per averne diritto: si parla di componente energia elettrica al netto delle imposte e sussidi . Io considererei tutta la fattura al netto delle imposte (inclusi dispacciamento, trasporto e oneri su cui il governo è intervenuto con forti riduzioni).però ho sentito voci discordanti anche su questo punto.
31 Marzo 2022 a 19:16
Gentilissima lettrice,
assumerei, come base di calcolo del credito d’imposta energia, il prezzo complessivo applicato in bolletta dato dalla somma delle seguenti componenti energia (PE), dispacciamento (PD), perequazione (PPE), commercializzazione (PCV), componente di dispacciamento (DispBT), che costituiscono la voce “spese per la materia energia”.
Cordiali saluti.
23 Maggio 2022 a 17:34
Buonasera,
una domanda: in bolletta ci sono le voci “quota fissa, quota potenza, quota energia”, oltre le classiche da lei indicate. Rientrano nel calcolo?
Grazie infinite.
23 Maggio 2022 a 20:35
Gentile lettrice,
le voci “quota fissa, quota potenza e quota energia” indicano le componenti che concorrono al prezzo unitario di ciascuna diverse tipologie di spese addebitate in fattura:
– spesa per la materia energia
– spesa per il trasporto e gestione del contatore:
– spesa per oneri di sistema
– accise e IVA.
Nel calcolo del credito d’imposta dovrà avere riguardo prima tipologia “spesa per la materia energia” (comprensiva di ogni sua componente) come ha precisato l’Agenzia delle entrate nella recente circolare 13/E/2022: “Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.
Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.”
I miei più cordiali saluti