I crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle Pmi – II° parte
di Debora ReverberiNel precedente contributo è stato esaminato, nell’ambito delle “misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni” di cui all’articolo 26 D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) il credito d’imposta che premia i soggetti che investono in una o più società, effettuando entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento.
Il successivo comma 8 dell’articolo 26 D.L. 34/2020 introduce un ulteriore e contestuale credito d’imposta a favore delle società conferitarie, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato.
In tal caso si applicano sia tutti i requisiti previsti in capo alla società beneficiaria del conferimento affinché l’investitore possa fruire del credito d’imposta sull’aumento di capitale a pagamento di cui al comma 4 dell’articolo 26 D.L. 34/2020, sia requisiti ulteriori volti ad assicurare una situazione di complessiva regolarità e conformità alla Legge della conferitaria.
Credito d’imposta a favore delle società conferitarie (articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020) | |
Ambito applicativo soggettivo | Soggetti beneficiari: società conferitarie di un aumento di capitale a pagamento Requisiti: · società di capitali (spa, sapa, srl, srls), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia oppure · stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’UE o in Paesi appartenenti allo SEE · che abbiano registrato ricavi 2019 maggiori di 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro · che abbiano subito, a causa emergenza Covid-19, un decremento di ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019 · in situazione di regolarità contributiva e fiscale · in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente · non rientranti tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea · che non si trovino nelle condizioni ostative in materia di Leggi antimafia e di misure di prevenzione di cui all’articolo 67 D.Lgs. 159/2011 · per le quali, nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 7/2000. In particolare sono ammesse le imprese in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa, che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data del 19.05.2020. Soggetti esclusi: · soggetti dell’articolo 162-bis Tuir (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilate) · imprese operanti nel settore assicurativo · imprese qualificabili al 31.12.2019, come “imprese in difficoltà” ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 |
Ambito applicativo oggettivo | Caratteristiche del conferimento: · deve essere un aumento di capitale a pagamento · deve essere effettuato in esecuzione di una delibera successiva al 19.05.2020 · deve risultare interamente versato entro il 31.12.2020 · deve risultare iscritto alla voce del capitale sociale o della riserva da sovrapprezzo azioni o quote, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione |
Entità dell’agevolazione | Il credito d’imposta spetta, a seguito dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020, alla società conferitaria: · in misura pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse · fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale |
Procedura di riconoscimento del credito d’imposta | · Istanza da presentare all’Agenzia delle entrate dalla società conferitaria · L’accoglimento delle domande avviene in ordine cronologico (meccanismo del c.d. “click day”) · Fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a complessivi 2 miliardi di euro per il 2021 |
Cause di decadenza | · Mancata acquisizione della dichiarazione nella quale i soggetti investitori, o gli organismi di investimento collettivo del risparmio, che hanno effettuato conferimenti agevolati attestano la misura dell’incentivo ad essi riconosciuto · Distribuzione di qualsiasi tipo di riserve della società conferitaria prima del 01.01.2024 · Accertamento dell’insussistenza dei requisiti |
Modalità di fruizione | Il credito d’imposta è utilizzabile: · in compensazione F24, a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di effettuazione dell’investimento e nei limiti dell’importo riconosciuto dall’Agenzia delle entrate |
Aspetti fiscali |
· irrilevanza fiscale del credito · non si applicano i limiti generali di compensazione · deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e in quelle successive fino al completamento dell’utilizzo. |