6 Marzo 2015

I crediti e debiti in valuta estera

di Federica Furlani
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In fase di valutazione delle attività e delle passività volta alla predisposizione del bilancio d’esercizio, un’attenzione particolare meritano i crediti e debiti in valuta.

L’articolo 2425-bis del codice civile definisce le regole per la rilevazione iniziale delle operazioni in valuta, stabilendo al secondo comma che: “i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”.

Le attività e passività derivanti da un’operazione in valuta estera sono rilevate quindi inizialmente in euro, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra l’euro e la valuta estera alla data dell’operazione.

La rilevazione iniziale in euro al momento di effettuazione dell’operazione non deve tuttavia far dimenticare che finché non vi è il successivo regolamento sotto forma di incasso o pagamento, i futuri flussi finanziari collegati a tali operazioni permangono in valuta estera.

Se quindi i crediti e debiti sorti in valuta vengono riscossi o pagati entro la fine dell’esercizio, in relazione alla differenza del cambio, verrà rilevato l’utile o la perdita su cambi realizzata, da iscriversi alla voce C.17-bis del conto economico.

Se invece le attività e le passività sorte in valuta non hanno subito regolazione, alla data di chiusura dell’esercizio è necessario sottoporle ad un processo valutativo.

L’art. 2426, numero 8-bis, Cod.Civ. prevede i criteri di conversione delle attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell’esercizio, distinguendo tra poste monetarie e poste non monetarie.

Per quanto riguarda le poste monetarie, le attività e le passività in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio.

In primis per quanto riguarda i crediti verrà comunque effettuata una stima del loro presumibile valore di realizzazione e, una volta determinato, sarà necessario adeguare il loro valore in base al tasso di cambio alla fine dell’esercizio.

Tale tasso è rilevato con riferimento all’ultimo giorno lavorativo dell’anno ed è desumibile dall’apposito comunicato stampa del MEF pubblicato sulla GU n. 12 del 16 gennaio 2015.

Anche in questo caso si genererà un utile o una perdita su cambi da iscrivere alla voce C.17-bis, ma tale componendo di reddito avrà natura valutativa.

La conversione al termine dell’esercizio di tutti i crediti e debiti in valuta può determinare un‘eccedenza di utili su cambi non realizzati.

In questo caso l’utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo, ma utilizzabile a copertura di perdite di esercizi precedenti, da iscrivere alla voce A.VII Altre riserve denominata Riserva per utili su cambi.

Scopo di tale previsione è quello di evitare la distribuzione ai soci di un utile di natura valutativa, quale l’utile da conversione cambi, cioè di un utile non ancora effettivamente realizzato.

Qualora il risultato netto dell’esercizio sia una perdita o un utile di misura inferiore all’utile netto non realizzato in relazione alle poste in valuta, l’importo che deve essere iscritto nella riserva non distribuibile è pari alla quota della suddetta componente non realizzata nel limite in cui tale importo trovi capienza nel risultato economico dell’esercizio.

Alla chiusura di ogni esercizio è necessario inoltre rideterminare l’importo complessivo degli utili e perdite non realizzati su cambi e adeguare la Riserva, integrandola o riclassificandola, se eccedente, in una riserva liberamente distribuibile in sede di redazione del bilancio.

Per quanto riguarda le informazioni da fornire in nota integrativa con riferimento alle operazioni e partite in valuta estera, l’articolo 2427, comma 1, c.c. richiede di indicare le seguenti informazioni:

  • i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all’origine in euro;
  • l’ammontare dei crediti e dei debiti in valuta di durata residua superiore a cinque anni;
  • gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio;
  • l’indicazione dell’apposita riserva da utili netti su cambi tra le voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”.

La nota integrativa deve inoltre indicare l’ammontare degli utili e delle perdite non realizzato su cambi, nonché la relativa articolazione per valuta di riferimento quando la conoscenza di tale informazione sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.