31 Gennaio 2023

I crediti energia e gas fruibili nel 2023

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

La panoramica dei crediti d’imposta concessi alle imprese per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale è ampia e variegata, caratterizzata da fruizione mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, o in alternativa cessione integrale del credito a terzi, entro i seguenti termini:

  • per i crediti energia e gas relativi al primo trimestre 2022, riconosciuti solo alle imprese c.d. energivore e gasivore, entro lo scorso 31 dicembre 2022;
  • per i crediti energia e gas relativi al secondo trimestre 2022, riconosciuti anche alle imprese diverse da quelle c.d. energivore (imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW) e diverse da quelle c.d. gasivore, entro lo scorso 31 dicembre 2022;
  • per i crediti energia e gas relativi al terzo trimestre 2022, riconosciuti anche alle imprese diverse da quelle c.d. energivore (imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW) e diverse da quelle c.d. gasivore, entro il 30 settembre 2023;
  • per i crediti energia e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, riconosciuti anche alle imprese diverse da quelle c.d. energivore (imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW) e diverse dalle c.d. gasivore, entro il 30 settembre 2023;
  • per i crediti energia e gas relativi al mese di dicembre 2022, riconosciuti anche alle imprese diverse da quelle c.d. energivore (imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW) e diverse dalle c.d. gasivore, entro il 30 settembre 2023;
  • per i crediti energia e gas relativi primo trimestre 2023, riconosciuti anche alle imprese diverse da quelle c.d. energivore (con potenza disponibile superiore a 4,5 KW) e diverse dalle c.d. gasivore, entro il 31 dicembre 2023.

Con riguardo ai crediti d’imposta energia e gas maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022, si rammenta che la Legge di conversione 6/2023 del D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-Quater) ha disposto la proroga del termine di utilizzo dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

In caso di cessione del credito, la comunicazione all’Agenzia delle entrate deve essere inviata dal 26 gennaio al 20 settembre 2023, come disposto nei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 376961/2022 (crediti del terzo trimestre 2022), n. 450517/2022 (crediti dei mesi di ottobre-novembre 2022) e n. 24252/2023 (crediti del mese di dicembre 2022).

Il termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta dai cessionari scade entro la medesima data del 30 settembre 2023.

Con la risoluzione 2/E/2023 pubblicata ieri, 30 gennaio, l’Agenzia delle entrate ha istituito anche i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti maturati nel mese di dicembre 2022 (si rinvia alla tavola sinottica in calce per i dettagli).

L’articolo 1, comma 6, del D.L. 176/2022 dispone inoltre un imminente adempimento a carico dei beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022: l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2023, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito”.

Al momento non risulta ancora pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che dovrà definire il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.

Per quanto concerne invece i crediti relativi al primo trimestre 2023, introdotti dall’articolo 1, commi 29, L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), il termine di utilizzo è fissato al 31 dicembre 2023.

Non è ancora nota la finestra temporale entro la quale le imprese potranno comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione integrale del credito maturato nel primo trimestre 2023, che verrà definita con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Tavola sinottica crediti/termini di compensazione/codici tributo

 

Credito d’imposta Norma di riferimento Intensità % Termine di utilizzo in compensazione Codice tributo Codice tributo
Cessionario
Crediti imprese energivore
Primo trimestre 2022 Articolo 15
D.L. 4/2022
20% 31/12/2022 6960 7720
Secondo trimestre 2022 Articolo 4
D.L. 17/2022
25%
 
31/12/2022 6961 7721
Terzo trimestre 2022 Articolo 6
D.L. 115/2022
25% 30/09/2023 6968 7728
Ottobre-novembre 2022 Articolo 1
D.L. 144/2022
40% 30/09/2023 6983 7733
Dicembre 2022 Articolo 1
D.L. 176/2022
40% 30/09/2023 6993 7742
Primo trimestre 2023 Articolo 1
L. 197/2022
45% 31/12/2023 n.d. n.d.
Crediti imprese NON energivore
Secondo trimestre 2022 Articolo 3
D.L. 21/2022
15%
 
31/12/2022 6963 7724
Terzo trimestre 2022 Articolo 6.
D.L. 115/2022
15% 30/09/2023 6970 7730
Ottobre-novembre 2022 Articolo 1
D.L. 144/2022
30% 30/09/2023 6985 7735
Dicembre 2022 Articolo 1
D.L. 176/2022
30% 30/09/2023 6995 7744
Primo trimestre 2023 Articolo 1
L. 197/2022
35% 31/12/2023 n.d. n.d.
Crediti imprese gasivore
Primo trimestre 2022 Articolo 15
D.L. 4/2022
10% 31/12/2022 6966 7722
Secondo trimestre 2022 Articolo 4
D.L. 17/2022
25%
 
31/12/2022 6962 7723
Terzo trimestre 2022 Articolo 6
D.L. 115/2022
25% 30/09/2023
 
6969 7729
Ottobre-novembre 2022 Articolo 1
D.L. 144/2022
40% 30/09/2023 6984 7734
Dicembre 2022 Articolo 1
D.L. 176/2022
40% 30/09/2023 6994 7743
Primo trimestre 2023 Articolo 1
L. 197/2022
45% 31/12/2023 n.d. n.d.
Crediti imprese NON gasivore
Secondo trimestre 2022 Articolo 4
D.L. 17/2022
25%
 
31/12/2022 6964 7725
Terzo trimestre 2022 Articolo 6
D.L. 115/2022
25% 30/09/2023
 
6971
 
7731
Ottobre-novembre 2022 Articolo 1
D.L. 144/2022
40% 30/09/2023 6986 7736
Dicembre 2022 Articolo 1
D.L. 176/2022
40% 30/09/2023 6996 7745
Primo trimestre 2023 Articolo 1
L. 197/2022
45% 31/12/2023 n.d. n.d.