29 Giugno 2022

I crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

In tema di concordato preventivo, l’articolo 163, comma 7, L.F. dispone che i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 L.F..

A tale proposito, il medesimo comma precisa che in tali atti sono ricompresi, oltre che quelli di straordinaria amministrazione previamente autorizzati dal Tribunale, anche quelli di gestione ordinaria dell’impresa compiuti senza autorizzazione ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio.

La natura prededucibile dei crediti sorti per la continuazione dell’impresa è, oltretutto, oggetto del D.Lgs. 270/1999 che, regolamentando l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, agli articoli 20 e 52, disciplina due particolari fattispecie.

Più nel dettaglio, le due norme appena richiamate costituiscono specifiche disposizioni dell’articolo 111, comma 2, L.F., e concorrono ad integrare una particolare fattispecie di prededucibilità auspicata dal legislatore in favore di determinati creditori. In particolare:

  • l’articolo 20 del menzionato decreto stabilisce la prededuzione dei crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza (senza considerare, quindi, se la gestione rimanga in capo al debitore insolvente o venga affidata al commissario giudiziale);
  • l’articolo 52 disciplina l’anzidetta prededucibilità per il caso in cui venga aperta la procedura di amministrazione straordinaria, anche in caso di successiva conversione in fallimento.

Le predette regole vengono applicate nell’ambito della gestione delle nominate grandi imprese in stato di insolvenza, soggette al periodo c.d. di osservazione, con il chiaro intento di agevolare la continuazione della loro attività e di fugare il timore dei terzi contraenti vantanti crediti derivanti dai rapporti intrattenuti con l’impresa, in ordine ad una possibile falcidia concorsuale a seguito dell’avvio della procedura.

A tale riguardo, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16414/2022, relativamente ad una procedura di amministrazione straordinaria, in cui il giudice delegato, pur ammettendo al passivo un ingente credito vantato da una società, per canoni di affitto di azienda e di indennità di occupazione, aveva riconosciuto la prededuzione solo di una sua porzione, maturata dopo la nomina del commissario straordinario, declassando al chirografo la residua somma.

In sede di opposizione, il Tribunale aveva poi disposto l’ammissione al passivo in prededuzione di un ulteriore credito, ricomprendendo anche gli importi dovuti per il periodo intercorrente fra il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva e la dichiarazione di insolvenzaex articolo 8 D.Lgs. 270/1999.

Investita della questione, la Suprema Corte ha ritenuto che, in sede di gravame, i giudici non avessero fatto corretta applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 270/1999, posto che le medesime imponevano, ai fini della prededucibilità, che il credito:

  • fosse sorto per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e per la gestione del patrimonio del debitore;
  • fosse venuto in essere dopo la dichiarazione di apertura della procedura di amministrazione straordinaria o, quanto meno, dello stato di insolvenza.

Secondo i Giudici di legittimità, il Tribunale non aveva correttamente applicato le disposizioni esposte, nella misura in cui ne aveva esteso l’ambito applicativo al di fuori del perimetro cronologico normativamente previsto, ad illegittimo discapito degli altri creditori anteriori alla procedura di amministrazione straordinaria.

Ad ogni modo, la Cassazione ha rammentato che, a riguardo del riconoscimento del carattere prededucibile del credito ex articolo 161, comma 7, L.F., occorre verificare:

  • se lo stesso discenda da un atto preventivamente autorizzato dal Tribunale, o da un atto di gestione dell’impresa che, seppur non autorizzato, sia funzionale alla conservazione dell’integrità e del valore del suo patrimonio, “alla luce delle informazioni fornite dall’imprenditore sul tipo di proposta che intendeva presentare o sul contenuto del piano che stava predisponendo”;
  • la sussistenza di “un rapporto di consecuzione tra la procedura concordataria e la procedura di amministrazione straordinaria, all’esito della verifica della mancanza di una discontinuità nell’insolvenza nei due procedimenti concorsuali”.

Secondo la Suprema Corte, i Giudici dell’opposizione avevano omesso di compiere tale duplice accertamento, tanto da ritenere accoglibile il ricorso innanzi ad essa proposto.