I criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS
di Luca VannoniCon il Decreto 13 gennaio 2016, licenziato dalla Corte dei Conti il 3 febbraio 2016, si aggiunge un ulteriore elemento per la piena entrata in vigore delle nuove regole in materia di ammortizzatori sociali, profondamente modificati dal D.Lgs. 148/2015.
Quest’ultimo provvedimento richiede una fitta trama di regolamentazione di dettaglio, i cui termini, fissati dallo stesso D.Lgs. 148/2015 e aventi carattere ordinatorio, quasi mai sono rispettati. Con il DM 13 gennaio 2016 sono stati resi noti i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS.
Nel commento presente si analizza quanto disposto per le 3 distinte causali generali di concessione della CIGS.
Riguardo all’intervento per riorganizzazione aziendale, il programma deve dettagliare gli interventi volti a fronteggiare le inefficienze gestionali, produttive o commerciali, sia relativi a impianti fissi e attrezzature, sia per la formazione e riqualificazione dei lavoratori. Le sospensioni dal lavoro dovranno essere congrue con gli interventi prospettati, tenendo conto che dal 24 settembre 2017 potranno essere autorizzate soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili, nell’unità produttiva, nell’arco del programma.
Inoltre, i programmi devono indicare le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti nella sospensione nella misura minima del 70%.
In caso di CIGS per crisi aziendale, l’azienda deve presentare una specifica relazione tecnica a supporto delle motivazioni legate alla situazione economico finanziaria. Inoltre gli indicatori economico finanziari di bilancio devono evidenziare un andamento a carattere involutivo o negativo. L’organico, nel biennio precedente, non deve aver subito incrementi, con particolare riguardo se agevolate. La presenza di assunzioni, pregresse o durante la cassa, devono essere giustificate nella loro necessità e compatibilità con le finalità della CIGS.
Sulla base di tali circostanze, dovrà essere dettagliato il piano di risanamento, finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla, almeno parziale, salvaguardia dell’occupazione.
Se la crisi discende da un evento imprevisto e improvviso, esterno alla gestione aziendale, non sono richieste condizioni alla situazione finanziaria, economica e occupazionale, ma è necessario la sola presentazione del piano di risanamento.
In linea generale, non saranno approvati i programmi di crisi aziendale presentati da imprese che abbiano iniziato l’attività produttiva nel biennio antecedente la richiesta di CIGS, non abbiano effettivamente avviato l’attività produttiva ovvero abbiano effettuato significative trasformazioni societarie nel biennio precedente, salvo che siano avvenute tra società con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, al fine del contenimento dei costi.
Per quanto riguarda la causale dei contratti di solidarietà, a differenze delle precedenti, non sono previste condizioni puntuali legate alla dimostrazione della crisi o della riorganizzazione, in quanto è l’accordo di solidarietà che quantifica e motiva l’esubero che si intende affrontare con la riduzione oraria. Ricordiamo che non è applicabile in caso di fine lavoro nei cantieri edili e non è ammesso in riferimento ai lavoratori a termine stagionali.
Il contratto di solidarietà dovrà regolamentare la possibilità di minori riduzioni d’orario per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro. Non è ammesso, in linea generale, il lavoro straordinario.
A breve nuovi provvedimenti porteranno ulteriormente a regime la Riforma attuata con il D.Lgs. 148/2015, nella speranza che tra tanti passi avanti se ne faccia uno, fondamentale stante le problematiche create, indietro, relativamente ai tempi, eccessivamente ristretti, per la presentazione delle domande di CIGO.