30 Ottobre 2019

I dati comunicati da eBay legittimano l’accertamento induttivo

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Un accertamento è qualificabile come induttivo puro o extracontabile quando la rettifica del reddito d’impresa, o di lavoro autonomo, prescinde dalle risultanze contabili a causa della gravità, numerosità e ripetitività delle omissioni e delle false e/o inesatte indicazioni ivi riscontrate, ovvero delle irregolarità formali rilevate nei registri e nelle altre scritture contabili obbligatorie.

Altrimenti detto, il metodo induttivo si sostanzia in una ricostruzione del reddito operata «sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza» dell’Ufficio, con facoltà, per quest’ultimo, «di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti», utilizzando anche presunzioni “semplicissime”, ovvero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall’articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973.

Stando all’ultimo deposito della Corte di Cassazione (Cfr., Cass. ordinanza n. 26987 del 22.10.2019), che inaugura un nuovo orientamento in materia, in caso di omessa tenuta delle scritture contabili, è legittimo anche l’accertamento induttivo fondato sui dati comunicati da eBay circa le aste cui il contribuente ha preso parte e le vendite effettuate, potendosi presumere che queste siano andate a buon fine per essere stati di volta in volta consegnati i beni, atteso che, nelle vendite on-line, la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo.

La vicenda trae origine da una verifica fiscale condotta dai militi verificatori della Guardia di Finanza nei confronti di un contribuente persona fisica. In particolare, nel processo verbale di constatazione, redatto a conclusione dell’attività d’indagine, venivano indicate le informazioni acquisite, tramite Ebay Europe Sarl, circa le aste cui il contribuente aveva preso parte e circa le vendite effettuate dal medesimo negli anni dal 2004 al 2009.

Ad esso seguiva, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973, l’accertamento induttivo dell’Agenzia delle Entrate, la quale, sulla base dei dati comunicati da eBay, presumeva sic et simpliciter l’esistenza di ricavi non dichiarati, recuperando a tassazione la maggiore Irpef, in quanto dette aste risultavano andate a buon fine, per essere stati di volta in volta consegnati i beni, tenendo conto del fatto che, nelle vendite on-line, la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo.

Pertanto, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla competente CTP, la quale, in accoglimento delle sue doglianze, annullava l’atto impugnato. A seguito di appello, la CTR del Lazio ne confermava la declaratoria di nullità e, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione.

In particolare, essa sosteneva la legittimità dell’accertamento induttivo effettuato a carico del contribuente a seguito delle informazioni fornite dalla Ebay Europe Sarl circa la chiusura delle aste on-line per vendite effettuate dal contribuente tramite il canale informatico E-Bay.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha rammentato innanzitutto l’orientamento secondo cui, «in caso di omessa dichiarazione fiscale, l’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento induttivo del reddito imponibile anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, le quali hanno il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e producono l’effetto di spostare sul contribuente l’onere della prova contraria; il ricorso al metodo induttivo può dunque legittimamente fondarsi anche su dati e notizie raccolti dall’ufficio nei modi di legge (nella specie, tramite pvc della gdf)» (Cfr., Cass. sent. n. 9203/2008; Cass. sent n. 6086/2009; Cass. ord. n. 18787/2016; Cass. ord. n. 14930/2017).

Nella specie, quindi, secondo i Giudici di vertice, le informazioni fornite dalla Ebay Europe Sarl circa la chiusura delle aste on-line sul canale informatico eBay sono idonee a far ritenere come andate a buon fine le vendite effettuate, ovvero a presumere consegnati i beni oggetto d’asta, dal momento che in tali tipologie di vendite la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo.

Per tale ragione, non essendosi la CTR adeguata a tali principi di diritto, avendo erroneamente sostenuto che era l’Ufficio a dover dimostrare che le transazioni effettuate dal contribuente si fossero concretizzate in vendite, alle quali erano seguiti ricavi tassabili, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame della fattispecie.

In definitiva, appare evidente come il contribuente che subisce un accertamento induttivo fondato sui dati comunicati da eBay abbia ben pochi spazi di difesa, gravando su di esso l’onere della prova contraria, che a seconda dei casi può consistere, ad esempio, nella vendita occasionale come privato, nel mancato incasso del pagamento, nella restituzione del bene contestato.

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