25 Maggio 2015

I dati della Lista Falciani sono utilizzabili nell’accertamento tributario

di Luigi Ferrajoli
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I dati della lista Falciani sono utilizzabili nell’accertamento tributario in quanto l’Amministrazione finanziaria nel contrasto all’evasione fiscale può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con la sola esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o siano stati acquisiti in violazione di un diritto del contribuente.

E’ quanto ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 8605 e 8606 del 28 aprile 2015, secondo cui il documento contenente i nomi di contribuenti presunti evasori (tra cui circa 7mila contribuenti italiani), sottratto alla banca svizzera HSBC da un ex dipendente della stessa (Hervè Falciani) è utilizzabile a favore del fisco.

La controversia esaminata dalla Corte di Cassazione riguardava alcuni avvisi di accertamento ed atti di contestazione sanzioni notificati dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati contenuti nella lista Falciani. Tale elenco era stato sequestrato dalle autorità francesi e trasmesso alle autorità fiscali europee in ottemperanza alla direttiva 77/799/Cee, per giungere poi a maggio 2010 alla Guardia di Finanza ed alla Agenzia delle Entrate. I contribuenti accertati impugnavano gli atti impositivi di fronte al giudice tributario, ottenendo pronunce favorevoli sia in primo grado che in appello.

I Giudici tributari di merito ritenevano non utilizzabili i dati contenuti nella lista e conseguentemente annullavano gli atti impositivi del fisco perché fondati su un’acquisizione documentale illegittima, in quanto le informazioni provenivano da reati perpetrati dall’ex dipendente della banca svizzera (accesso abusivo a un sistema informatico – art. 615-ter c.p.), appropriazione indebita di dati personali (articoli 646 c.p.).

Si ricorda altresì che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38753/2012, in un procedimento penale relativo alla lista Falciani, pur non pronunciandosi sulla sua utilizzabilità o meno nell’accertamento tributario, ha affermato che, qualora risulti l’acquisizione illecita dei documenti, allora questi non potranno essere utilizzati in sede dibattimentale. A tal proposito, la Corte d’Appello di Parigi (sentenza 8 febbraio 2011) ha sancito l’illegittimità delle modalità attraverso le quali le autorità francesi sono venute in possesso della lista Falciani, negandone l’utilizzabilità ai fini accertativi. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione francese (sentenza n. 11-13097 del 2013).

A seguito del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate la Suprema Corte, nelle ordinanze in commento, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la quale, esaminando il tema dell’utilizzabilità dei dati acquisiti dall’ufficio fiscale dalle autorità fiscali francesi in forza della dir. CEE 77/779, ha riconosciuto che la direttiva n. 77/799 non tratta del diritto del contribuente di contestare l’esattezza dell’informazione trasmessa e non impone alcun obbligo particolare quanto al contenuto di quest’ultima, aggiungendo inoltre che spetta solo agli ordinamenti nazionali fissare le relative norme (Corte Giustizia UE, Grande Sezione, 22 ottobre 2013, causa C-276/12). Si deve perciò concludere che il diritto dell’Unione non preclude ad un soggetto passivo la possibilità di mettere in discussione, nell’ambito di un procedimento tributario nazionale, la correttezza delle informazioni fornite da altri Stati membri ai sensi dell’art. 2 della direttiva 77/799. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, se non può sostenersi che le modalità di acquisizione mediante strumenti di cooperazione ai fini della lotta all’evasione possano ex se rendere legittima l’utilizzabilità della documentazione trasmessa, non può nemmeno affermarsi, come invece ha ritenuto il giudice di appello, che detti strumenti imponessero all’autorità italiana un’attività di verifica circa provenienza e autenticità della documentazione trasmessa, anche considerando che secondo la Corte di Giustizia UE la dir. 77/799 persegue l’ulteriore finalità di consentire il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio nei vari Stati membri (Corte Giustizia UE sentenza 13 aprile 2000, causa C- 420/98).

Anche la ritenuta inutilizzabilità della lista Falciani in ragione della provenienza illecita dei dati in essa contenuti in quanto trafugati da parte dell’ex dipendente della banca svizzera ed acquisiti successivamente dall’autorità francese può comportare la non utilizzabilità ai fini fiscali di tali dati.  Secondo la Corte di Cassazione, infatti, ciò è desumibile dalla necessità di mantenere una netta differenziazione fra processo penale e processo tributario, secondo un principio – sancito non soltanto dalle norme sui reati tributari, ma altresì desumibile dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall’art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l’obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della “applicazione della legge penale” (Cassazione sent. n. 22984, n. 22985 e n. 22986 del 2010; Cassazione sent. n.13121/2012).

Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha concluso per la piena utilizzabilità ai fini dell’accertamento tributario dei dati provenienti dalla cosiddetta lista Falciani.