I dati integrativi dei forfettari da indicare nel quadro RS
di Fabio GarriniIn un precedente intervento abbiamo segnalato la necessità di compilare, nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno aderito al regime forfetario nel 2015, il quadro RS di Unico PF 2016 relativo alle informazioni supplementari, evidenziando come tale richiesta paia poco ragionevole, posto che stiamo considerando un regime agevolato che si basa (anche e soprattutto) sulle semplificazioni contabili.
Posta l’insensatezza di tale richiesta, di seguito vediamo le indicazioni fornite dall’Agenzia nella circolare n. 10/E/2016 circa le modalità attraverso le quali fornire tali indicazioni.
I dati supplementari in dettaglio
I dati supplementari relativi all’attività, per i soggetti esercenti attività d’impresa, vanno dichiarati nei righi da RS374 a RS378, mentre per i professionisti nei righi da RS379 a RS381.
In particolare, per i soggetti esercenti attività d’impresa le informazioni su cui porre l’attenzione sono le seguenti:
- nel rigo RS374, il dato richiesto riguarda il numero complessivo delle giornate retribuite relative a lavoratori dipendenti. Dati non sempre facili da valutare. Non complicate le informazioni relative a lavoratori dipendenti a tempo pieno o con contratto di somministrazione di lavoro, perché tali dati vengono raccolti dai modelli di denuncia telematica (informazione che sarà reperita dal consulente del lavoro); per il lavoro somministrato il dato viene reperito dalle fatture emesse dalle agenzie di somministrazione e il numero da indicare si ottiene dividendo per 8 le ore indicate in tali fatture. Per i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito, conformemente a quanto comunicato all’Ente Previdenziale relativamente al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello, il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche. Per gli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, il dato è desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il modello (nel caso di apprendisti con contratto a tempo parziale, tale numero deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il numero complessivo delle settimane utili comunicate nel periodo d’imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche). Quindi non si tratta di reperire un dato, ma occorre fare un certo lavoro per elaborare le informazioni a disposizione;
- nel rigo RS375, va indicato il numero complessivo dei mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta. In caso di acquisti/cessioni in corso d’anno non occorre quindi fare alcun ragguaglio: sarà necessario verificare il numero alla data del 31 dicembre. Nella circolare 10/E/2016, all’interno del paragrafo dedicato a tali indicazioni, si legge “Si rileva, inoltre, che i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, dovranno essere dichiarati nella misura del 50%.” Questo significa che, se il contribuente possiede un autocarro e una vettura ad uso promiscuo, dovrà indicare 1,5;
- nel rigo RS376, va indicato l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo, precisano le istruzioni, vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi. Quindi non solo il costo per le merci, ma anche le lavorazioni affidate a terzi per la produzione dei beni;
- nel rigo RS377, occorre indicare i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi, quali canoni di locazione, leasing, noleggio o affitto d’azienda. Da notare che i canoni di locazione e leasing rilevano non solo se relativi a beni mobili, ma anche se si riferiscono a beni immobili. Precisazione importante posto che i beni immobili, nell’ambito della verifica dell’ammontare dei beni strumentali per i requisiti di accesso, non rilevano;
- nel rigo RS378, si deve iscrivere l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione. Posto quanto in precedenza affermato per i veicoli ad utilizzo promiscuo, viene spontaneo concludere che la rilevanza al 50% per tali beni riguardi anche le relative spese per i carburanti.
I soggetti esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare:
- nel rigo RS379, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti, con modalità analoghe a quelle previste per le imprese;
- nel rigo RS380, l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente. Le istruzioni presentano il caso delle spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l’elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio;
- nel rigo RS381, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica, i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Anche in questo caso, si dovrebbe applicare il ragguaglio al 50% per l’impiego promiscuo di beni e servizi.
Inoltre, sorge un interrogativo: i costi precedentemente indicati vanno al netto o al lordo della relativa IVA assolta? Trattandosi di un regime che non consente il diritto alla detrazione, l’imposta assolta in sede di acquisto rappresenta un costo; conseguentemente pare lecito considerare le spese al lordo dell’IVA. Vedremo se tale ipotesi sarà oggetto di conferma.
Infine, si segnala un passaggio non completamente chiaro della circolare 10/E/2016: “Tanto premesso si osserva che, in linea generale – coerentemente con gli adempimenti richiesti ai contribuenti che applicano il regime forfetario ed alle significative semplificazioni loro riconosciute – i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. Ad esempio, le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività di impresa dovranno essere dichiarate solo laddove i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella misura in essa indicata”. Tale passaggio pare finalizzato a richiedere l’indicazione degli importi contenuti nelle fatture, senza considerare il pagamento; precisazione utile visto che, trattandosi di un regime “di cassa”, qualche dubbio circa la rilevanza finanziaria del componente avrebbe potuto porsi. Dalle istruzioni invece si ricaverebbe la necessità di indicare l’importo indicato nelle fatture; si badi bene, non viene chiesto il dato per competenza, ma quello previsto nelle “fatture ricevute”: sommiamo gli importi recati dalle fatture (ricevute nell’anno), senza fare altre valutazioni.
Almeno questo ci viene concesso.
2 Maggio 2021 a 8:44
Gent.mo dott. Garrini, in cerca di chiarimenti in vista delle prossime dichiarazioni, ho trovato il suo articolo, che seppur datato (nel frattempo sono intervenute alcune modifiche in materia) risulta molto interessante ed esaustivo.
Mi sorge però un dubbio sulla compilazione del rigo RS 381 nel caso non si disponga della documentazione delle spese oppure si abbia una documentazione parziale (credo caso molto comune nei piccoli forfettari autonomi).
Quale comportamento è consigliabile in tale circostanza: non compilare il rigo, rischiando sanzioni/accertamenti oppure stimare un importo contravvenendo a quanto prescritto dal passaggio della circolare 10/E/2016 da lei citato a fine articolo?
Grazie e cordiali saluti