I diversi 120 giorni di proroga dei termini in caso di contraddittorio preventivo obbligatorio o meno
di Gianfranco AnticoIl principio del contraddittorio preventivo, di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, è in vigore dallo scorso 18.1.2024, mentre le nuove regole per l’accertamento introdotte dal D.Lgs. 13/2024 – confluite in parte nell’istituto dell’adesione di cui al D.Lgs. 218/1997 – investono gli atti emessi dal 30.4.2024.
Per il periodo transitorio è intervenuto l’atto di indirizzo del Vice Ministro del Mfe, Maurizio Leo, in data 29.2.2024, che dopo aver ricostruito normativamente la questione, ha ritenuto che, fino al momento dell’emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso (articolo 6-bis, comma 2, L. 212/2000) e, in ogni caso, fino alla predetta data del 30.4.2024, nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente. Provvedimento sigillato dall’articolo 7, D.L. 39/2024, pubblicato nella G.U. n.75 del 29.3.2024, in vigore dal successivo 30.3.2024, secondo cui le disposizioni dell’articolo 6-bis, L. 212/2000, non si applicano agli atti emessi prima del 30.4.2024 e a quelli preceduti da un invito, ai sensi del D.Lgs. 218/1997, emesso prima della medesima data. A tali atti, si applica la disciplina vigente prima del 30.4.2024. Qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo.





