I due numeri (60% e 30%) da tenere d’occhio nel concordato preventivo biennale
di Gianfranco AnticoL’articolo 17, comma 1, lett. f, numero 2, L. 111/2023, in un’ottica di potenziamento degli istituti di adesione spontanea, ha delegato il Governo a introdurre il concordato preventivo biennale, sulla falsariga del concordato preventivo, istituito in forma triennale dall’articolo 6, L. 289/2002 e trasformato in biennale dall’articolo 33, D.L. 269/2003, dopo le modifiche apportate dall’articolo 2, comma 10, L. 350/2003.
L’auspicio è che si possa giungere ad uno strumento “definitivo”, senza i ripensamenti che hanno caratterizzato il precedente tentativo, atteso, peraltro, che l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Gdf programmeranno l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiranno al concordato preventivo biennale o ne decadano.
Attraverso questo strumento, i contribuenti avranno la possibilità di accettare la proposta sviluppata dall’Agenzia delle entrate, in base all’incrocio delle banche dati, ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, pagando quanto pattuito in due anni, previo contraddittorio con modalità semplificate.
Lo schema in bozza del decreto legislativo relativo al procedimento di accertamento prevede che:
- entro il 15 marzo (per il primo anno entro il mese di aprile) l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti i programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta;
- entro il 20 giugno, i contribuenti inviano i propri dati ISA all’Agenzia delle entrate;
- entro il 25 giugno, l’Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito, sulla base dei dati messi a disposizione del contribuente anche utilizzando le informazioni già presenti nelle banche dati;
- entro il 30 giugno il contribuente può decidere se accettare o declinare la proposta di concordato.
Possono accedere al concordato preventivo biennale, i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
a) ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati;
b) non hanno debiti tributari, ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Sono esclusi dal concordato preventivo biennale:
- i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- i contribuenti condannati per uno dei reati previsti dal Lgs. 74/2000, dall’articolo 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali), nonché dagli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio) del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
I due numeri da tenere d’occhio: 60% e 30%
Infatti, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
Mentre, il concordato cessa di produrre effetto, nei casi in cui a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.