16 Settembre 2019

I fabbricati rurali strumentali necessitano di terreni ed azienda

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

In relazione ai fabbricati rurali a destinazione strumentale non è richiesta la verifica dei requisiti posti per i fabbricati rurali a destinazione abitativa: questa è la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 369 del 10 settembre 2019.

Va, comunque, notato che l’Agenza delle entrate richiede che sia verificata, nella pratica, una sufficiente dotazione di terreni connessi al fabbricato e la presenza di una azienda agricola; dal tenore letterale parrebbe che l’azienda debba essere presente in capo al possessore del fabbricato asseritamente rurale.

In realtà tali requisiti possono essere verificati anche in capo all’utilizzatore del fabbricato.

Requisiti di ruralità

I requisiti per definire “rurale” un fabbricato (e beneficiare delle corrispondenti agevolazioni fiscali), sono contenuti nell’articolo 9 D.L. 557/1993; mentre per i fabbricati rurali a destinazione abitativa nel comma 3 vengono fissati specifici ed articolati criteri da rispettare (da valutare congiuntamente alle richieste dei successivi commi 4, 5 e 6). Diversamente, per i fabbricati strumentali (serre, depositi attrezzi, allevamenti, ecc.) il comma 3-bis individua la destinazione che il fabbricato deve avere, senza però fissare specifici requisiti.

Il dubbio che si è posto il contribuente istante è se i requisiti previsti per i fabbricati abitativi debbano o meno essere verificati anche in relazione ai fabbricati strumentali; in particolare, l’attenzione è stata posta sul possesso di una superficie minima di terreno coltivato pari a 10.000 metri quadrati.

L’Agenzia delle entrate crea una giusta linea di demarcazione tra la definizione di “ruralità” dei fabbricati a destinazione abitativa e quella di fabbricati a “destinazione strumentale”; infatti, a differenza di quanto previsto per gli immobili destinati ad abitazione, il comma 3-bis non prevede esplicitamente alcun requisito soggettivo e si limita a elencare, quale requisito oggettivo, le destinazioni degli immobili che possono essere riconosciuti rurali, dopo aver richiamato il concetto di strumentalità all’esercizio dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 cod. civ..

L’Agenzia impone la necessità di verificare nella pratica l’effettivo esercizio di una attività agricola: affinché si possa riconoscere come rurale un fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola, è necessaria, in linea generale, la presenza dei terreni, altrimenti il concetto stesso di strumentalità perderebbe di significato.

Tale verifica che deve essere condotta “sul campo” valutando l’impiego del fabbricato.

Afferma l’Agenzia delle entrate che “in relazione agli immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola, si deve accertare che esista l’azienda agricola, ossia deve essere riscontrata la presenza di terreni e costruzioni che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola”.

Questo passaggio potrebbe portare ad un fraintendimento: letteralmente sembrerebbe necessaria una stretta connessione tra fabbricato e terreni, nonché la presenza di un’azienda. È necessaria la coincidenza tra titolare del diritto reale del fabbricato e quello dei terreni, nonché l’esercizio dell’attività agricola in capo al possessore?

In realtà così non è.

Il riscontro può essere ricercato nella nota dell’Agenzia delle Entrate 15.01.2019, nella quale si ammette che il titolare di diritti reali sull’immobile sia diverso dal possessore dei terreni e dell’azienda. Qualora alcuni dei requisiti siano riferiti a soggetti diversi (ad esempio, al conduttore dei terreni dell’azienda o dell’abitazione, se ceduti in affitto), rimane facoltà del titolare di diritti reali sull’immobile dichiarare, qualora a lui note e comunque sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie, oppure allegare all’istanza ulteriori autocertificazioni in tal senso, rese dai soggetti in capo ai quali detti requisiti sono richiesti.

Questo in linea con il D.M. 26.07.2012, contenente le regole per l’accatastamento dei fabbricati rurali.

In tale senso depone anche la Corte di Cassazione con la recente sentenza 11974 del 7 maggio 2019: “Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che in tema di classamento, il carattere rurale dei fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione (categoria D/10), non può essere negato ogniqualvolta essi siano strumentalmente destinati allo svolgimento di attività agricole contemplate dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29 (ora 32) o anche di quelle aggiunte dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3-bis, e ciò a prescindere dal fatto che non coincidano la titolarità del fabbricato e la titolarità dei terreni da cui provengono i prodotti”.

In senso conforme si ricorda anche la più datata sentenza della Corte di Cassazione n. 20953/2008 nella quale si afferma che la ruralità dei fabbricati strumentali all’attività agricola opera “a prescindere dal fatto che titolarità del fabbricato e titolarità dei terreni da cui provengono i prodotti agricoli coincidano nello stesso soggetto”.

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