22 Aprile 2020

I fattori negativi specifici incidono sul valore dell’avviamento

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

La CTR Lombardia, nella sentenza n. 343 del 6 febbraio 2020, confermando il dispositivo della sentenza del giudice di prime cure e perciò l’annullamento di un avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro emesso dall’Amministrazione Finanziaria in relazione ad un contratto di cessione di ramo di azienda, ha affermato che, pur riconoscendo l’astratta validità del metodo (si trattava del “patrimoniale complesso”) applicato dal competente Ufficio delle Entrate per la determinazione del presunto maggior valore di avviamento del ramo ceduto, ne è emersa un’applicazione “priva di qualsivoglia riscontro concreto e di metodologia di controllo in relazione alla specificità della fattispecie” e mancante di una “adeguata valorizzazione delle caratteristiche proprie e della specificità” del ramo aziendale trasferito.

Il caso che forma oggetto del giudicato in commento, da quanto è possibile trarre dal testo della sentenza, riguarda il trasferimento di un ramo di azienda composto da 4 punti vendita della distribuzione alimentare.

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