I finanziamenti alle partecipate estere aumentano il pro rata di detrazione della holding
di Marco Peirolo
Per le holding che effettuano operazioni attive di natura finanziaria nei confronti di società partecipate non residenti si pone il problema di stabilire se le relative fatture, non soggette a IVA ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, siano rilevanti ai fini del calcolo del pro rata di detrazione.
Il caso preso in considerazione è quello della società che:
- ha per oggetto sia l’attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese, comprese le attività strumentali e connesse, sia l’attività di commercializzazione di beni;
- può in ogni caso compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali, commerciali, immobiliari e finanziarie ritenute utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Ipotizzando che la holding abbia concesso finanziamenti fruttiferi alle partecipate estere, gli interessi attivi vanno fatturati ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, in quanto le operazioni di natura finanziaria costituiscono prestazioni di servizi “generiche” (circolare dell’Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2009, n. 58, § 1).
Per queste operazioni, che fino a tutto il 2009 erano contemplate dall’art. 9, comma 1, n. 12), del D.P.R. n. 633/1972, il DLgs. n. 18/2010 ha previsto:
- da un lato, la soppressione del regime di non imponibilità;
- dall’altro, il mantenimento del diritto di detrazione (art. 19, comma 3, lett. a-bis), del DPR 633/1972).
In pratica, a decorrere dal 2010, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative (di cui all’art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4), del D.P.R. n. 633/1972), pur essendo extraterritoriali, danno diritto alla detrazione ove fatturate ad un soggetto extra-UE o relative a beni destinati ad essere esportati.
A tal fine è stata introdotta la lett. a-bis) del terzo comma dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, indispensabile per evitare l’indetraibilità derivante dal comma 2 del medesimo articolo.
Dato che la detrazione non è riconosciuta per gli acquisti e le importazioni di “beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta”, l’IVA a monte assolta sugli acquisti direttamente correlati alle operazioni bancarie, finanziarie e assicurative non territorialmente rilevanti in Italia sarebbe indetraibile in ragione del citato art. 19, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, sicché la lett. a-bis) consente, come detto, di mantenere la detrazione anche a seguito delle modifiche operate dal DLgs. n. 18/2010.
Nel caso in esame, l’attività della holding è “mista”, cioè caratterizzata dal compimento di operazioni sia imponibili, sia esenti, per cui sembrerebbe logico ritenere che la detrazione si eserciti con il metodo del pro rata, non applicandosi l’indetraibilità specifica di cui all’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, riguardante le operazioni che, a valle, sono esenti o extraterritoriali.
Si tratta, a questo punto, di stabilire se gli interessi attivi su finanziamenti fatturati ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 concorrano o meno alla formazione del pro rata.
Il dubbio può sorgere in quanto l’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972 fa riferimento alle operazioni esenti e, per una holding che abbia per oggetto (anche) lo svolgimento di attività che danno luogo ad operazioni aventi tale natura, le stesse vanno considerate ai fini della formazione del pro rata; in proposito, si ricorda che il comma 2 dell’art. 19-bis dispone che nel calcolo della percentuale di detrazione non si tiene conto, solo “quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10”.
In definitiva, i finanziamenti costituiscono operazioni esenti, ma se concessi a società partecipate extra-UE vanno fatturati ex art. 7-ter del D.P.R. 633/1972, alla stregua di operazioni non soggette, come si desume dall’art. 21, comma 6-bis, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.
In quest’ultima ipotesi, è dato ritenere che gli interessi attivi rilevino nel calcolo del pro rata non già come operazioni esenti, ma come operazioni assimilate a quelle imponibili ai fini dell’esercizio della detrazione, con la conseguenza che le stessa operazione finanziaria:
- se territorialmente rilevante in Italia, riduce il pro rata di detrazione in quanto esente;
- se non territorialmente rilevante in Italia, aumenta il pro rata di detrazione in quanto imponibile per assimilazione.
Tale conclusione trova fondamento:
- da un lato, nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (corrispondente all’art. 169, par. 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE), che considera detraibile l’IVA per le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative “effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa”;
- dall’altro, negli artt. 19, comma 5, e 19-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (corrispondenti agli artt. 173, par. 1, e 174, par. 1, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE), che ai fini del calcolo del pro rata fanno riferimento, in via generale, alle operazioni che danno diritto alla detrazione.