I fondati indizi di crisi nel sistema del Codice della crisi di impresa
di Fabio LanduzziLe condizioni per riconoscere lo stato di crisi dell’impresa sono identificate all’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, in breve il “CCII”) il quale fornisce le seguenti definizioni:
- sono “indicatori della crisi” gli “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta del debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi”;
- sono poi definiti “indici significativi”, ai fini di cui sopra, quelli che “misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”;
- viene quindi aggiunto che sono altresì “indicatori di crisi” i “ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24”; si tratta in particolare dei seguenti ritardi:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
- debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
- superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3.
Ebbene, in questo quadro regolamentare, il CNDCEC, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 14/2019 ha elaborato gli “indici” che “fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa” i quali, contenuti nel documento pubblicato il 20 ottobre 2019, sono attualmente all’esame del MiSe per la loro approvazione.
Da notare che nel documento del CNDCEC si precisa, al par. 1.3, che, anche in assenza dei segnali tratti dagli “indici”, posso verificarsi situazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 14/2019, ossia situazioni che si qualificano come “indicatori di crisi” quando si è in presenza di almeno una di queste condizioni:
- insostenibilità del debito;
- pregiudizio della continuità aziendale;
- reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.
È a questo riguardo di rilievo evidenziare quanto affermato nel par. 2.6 del documento del CNDCEC, ossia che l’assenza di segnali da parte degli “indici” elaborati ai sensi del suddetto articolo 13, comma 2, D.Lgs. 14/2019, non esenta comunque gli organi di controllo ed il revisore dal compiere le valutazioni previste dall’articolo 14 D.Lgs. 14/2019, ai fini della attivazione della segnalazione all’organo amministrativo della società dell’esistenza di “fondati indizi di crisi”.
Il CNDCEC sottolinea, a questo riguardo, che il discrimine fra le situazioni che determinano l’obbligo di segnalazione ex articolo 14 D.Lgs. 14/2019, e quelli che, seppure manifestanti una situazione di crisi o di pre-crisi, non comportano ancora detto obbligo, è costituito dal ricorrere almeno una delle suddette fattispecie (ovvero: insostenibilità del debito; pregiudizio alla continuità aziendale; ritardi di pagamento significativi e reiterati, anche in forza di quanto disposto all’articolo 14).
In altri termini, la valutazione della fondatezza degli indizi della crisi è il frutto di un giudizio professionale del soggetto a ciò deputato; da parte sua, il superamento degli “indici” fornisce una ragionevole presunzione, da ponderare rispetto alle specificità aziendali ed alle prospettive della gestione. Tale valutazione professionale è tutt’altro che secondaria, anche in considerazione del fatto che la “segnalazione” degli organi di controllo societari di cui all’articolo 14 D.Lgs. 14/2019 deve essere “motivata”, come prescritto appunto dal comma 2 del citato articolo 14.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso: