29 Novembre 2022

I limiti al recesso ad nutum del socio di S.r.l.

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Gli articoli 2437 e 2473 cod. civ. disciplinano il recesso, rispettivamente, da una società per azioni e da una società a responsabilità limitata contratte a tempo indeterminato e prevedono che il socio possa esercitare tale diritto in qualsivoglia momento, purché con un preavviso di almeno centottanta giorni.

Le predette previsioni trovano la loro giustificazione nel generale sfavore che accompagna, nel nostro ordinamento, l’assunzione di vincoli perpetui e conseguono all’estensione, anche alle società di capitali, della libera “recedibilità”, nel rispetto del principio di buona fede, dai contratti a prestazioni continuative o periodiche aventi durata indeterminata.

Da tempo, è stata affermata in giurisprudenza la tesi secondo il quale il diritto di recesso ad nutum debba essere riconosciuto non solo quando la società è contratta a tempo indeterminato, ma anche quando lo statuto preveda un termine particolarmente lungo (ad esempio, con termine all’anno 2100), valorizzando il criterio proprio della disciplina delle società di persone relativo alla durata della vita del socio.

La nominata previsione statutaria avente ad oggetto un termine lungo si risolverebbe, nella sostanza, nella mancata determinazione del tempo di durata della società e darebbe luogo ad un effetto elusivo della norma disciplinante il diritto del libero recesso del socio per società contratte a tempo indeterminato.

A tal proposito, deve, tuttavia, osservarsi che, con l’ordinanza n. 8962/2019, la Suprema Corte si è espressa – sia pure con riferimento ad una previsione statutaria recante una durata meno lontana nel tempo (2050, anziché 2100) – in senso contrario all’assimilazione delle situazioni di durata indeterminata e di durata eccessivamente lontana nel tempo, in ragione del dato letterale dell’articolo 2473, comma 2, cod. civ., che limiterebbe tassativamente la possibilità di recedere ad nutum al solo caso di società contratta a tempo indeterminato.

Alla base del predetto assunto, vi sarebbe il principio per cui “la possibilità per il socio di recedere ad nutum sussiste solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo”, ponendo a fondamento della decisione gli elementi rappresentati dal dato testuale della disciplina del recesso nelle società di capitali e “dalla prevalenza, sull’interesse del socio al disinvestimento, dell’interesse della società a proseguire nella gestione del progetto imprenditoriale e dei terzi alla stabilità dell’organizzazione imprenditoriale e all’integrità della garanzia patrimoniale offerta esclusivamente dal patrimonio sociale, non potendo questi fare affidamento – diversamente da quanto accade per le società di persone – anche sul patrimonio personale dei singoli soci” (Corte di Cassazione, sentenza n. 4716/2020).

La Corte di Cassazione ha ritenuto di dover assicurare continuità all’orientamento espresso dalle predette pronunce, tant’è che, con la recente sentenza n. 26060/2022, la medesima ha ulteriormente precisato che, per garantire la certezza e l’univocità alle informazioni desumibili dalla consultazione degli atti iscritti nel Registro delle Imprese, è necessario che sia offerto il catalogo esatto delle ipotesi di recesso dei soci, in relazione alla potenziale distrazione del patrimonio netto dagli scopi dell’iniziativa e alla alterazione della generica garanzia del credito rappresentato dal patrimonio sociale.

Sulla base di tale finalità, ancorare il diritto di recesso ad nutum all’aspettativa di vita residua del socio esporrebbe il creditore all’esigenza di monitorare costantemente la composizione della compagine sociale.

A ciò si aggiunga che, stante la regola tendenziale della libera trasferibilità della quota, “il subentro nella veste di socio di un soggetto avente un’aspettativa di vita sensibilmente diversa (e più breve) rispetto al cedente potrebbe rivelarsi idoneo a introdurre una causa di recesso originariamente inesistente, con pregiudizio delle predette esigenze di certezza in ordine alla conoscibilità della sussistenza delle facoltà di recesso a disposizione dei singoli soci”.

Per tale ragione, la richiamata sentenza ha imposto l’adesione ad un’interpretazione letterale del testo dell’articolo 2473, comma 2, cod. civ., in ragione della necessità di tutelare l’interesse dei creditori e quindi conservare la garanzia patrimoniale rappresentata dal patrimonio sociale, a difesa (anche) del quale è dettata la disciplina del procedimento di liquidazione della quota, interesse già esposto al rischio del recesso ad nutum laddove sia pattuita l’intrasferibilità della partecipazione (articolo 2469, comma 2, cod. civ.), oltre che nelle altre ipotesi previste dall’atto costitutivo o dalla legge (articolo 2473, comma 1, cod. civ.).

Per tutte le suesposte considerazioni, si deve ritenere confermato il principio per cui la possibilità per il socio di recedere liberamente sussiste solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure quando il termine sia lontano nel tempo.