I livelli di affidabilità fiscale per il 2020
di Federica FurlaniCon il Provvedimento n. 103206 del 26.04.2021, l’Agenzia delle Entrate ha fissato – per il periodo d’imposta 2020 – i livelli di affidabilità fiscale raggiunti i quali si rendono applicabili i benefici premiali previsti per i contribuenti soggetti agli Isa dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017.
Il provvedimento conferma in toto i punteggi e i benefici previsti per l’annualità 2019: il regime premiale non è stato pertanto rivisto in considerazione degli effetti di natura straordinaria derivanti della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, che hanno coinvolto le nostre imprese nel 2020.
Va in ogni caso precisato che con precedente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28.01.2021, con il quale è stata approvata la modulistica Isa per il periodo d’imposta 2020, sono state introdotte, al fine di tenere conto degli effetti dell’emergenza sanitaria, tre nuove cause di esclusione dall’applicazione degli indici (oltre alle quattordici già esistenti), individuate “in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del Covid-19 (Decreto Mef 02.02.2021).
I livelli di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2020 sono pertanto così determinati:
- livello di affidabilità almeno pari a 8 (o 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2019 e 2020) per accedere al beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
- 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2021. Va evidenziato che tale beneficio (e quello di cui al punto successivo) non è correlabile ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli Isa per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito Iva infrannuale, nonché della dichiarazione annuale Iva, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette;
- 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2020;
- livello di affidabilità almeno pari a 8 (o 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2019 e 2020) per accedere al beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;
- livello di affidabilità almeno pari a 8 (o 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2019 e 2020) per accedere al beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva maturato per l’anno di imposta 2021, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, e sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022;
- livello di affidabilità almeno pari a 9 (o 9 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2019 e 2020) per accedere al beneficio che prevede l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 L. 724/1994, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 D.L. 138/2011 (disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistemica);
- livello di affidabilità almeno pari a 8,5 (o 9 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2019 e 2020) per accedere al beneficio che prevede l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lett. d, D.P.R. 600/1973 e articolo 54, comma 2, D.P.R. 633/1972);
- livello di affidabilità almeno pari a 8 per accedere al beneficio che prevede la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, di cui all’articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973 e articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972;
- livello di affidabilità almeno pari a 9 (o 9 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2019 e 2020), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, per accedere al beneficio che prevede l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 D.P.R. 600/1973).