Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025, sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano ai fini istituzionali.
L’Agenzia delle entrate, come indicato nella risoluzione n. 24/E/2025, pubblicata lo scorso 8 aprile 2025, al fine del recepimento della nuova classificazione Ateco 2025, che sostituisce l’aggiornamento precedente (“Ateco 2007 – Aggiornamento 2022”), ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.
L’Agenzia delle entrate ha, innanzitutto, evidenziato che i contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale, sia il codice prevalente sia i codici secondari, registrati in Anagrafe tributaria.
Tale verifica risulta possibile accedendo alla propria area riservata, mediante le credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns), Carta di identità elettronica (Cie), ovvero mediante le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
Una volta effettuato l’accesso occorre consultare la propria anagrafica all’interno del cassetto fiscale.
Come indicato all’interno della risoluzione n. 24/E/2025, a decorrere dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazione i da presentare all’Agenzia delle entrate.
Ne deriva che, per i contribuenti che devono ancora presentare la dichiarazione annuale Iva 2025, risulta possibile alternativamente:
- Indicare i codici Ateco 2007, aggiornati nel 2022;
- Indicare i codici Ateco 2025, avendo cura di riportare il codice n. “1” all’interno della casella denominata “Situazioni particolari” all’interno del frontespizio del modello dichiarativo, come previsto dalla faq pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate il 5 marzo 2025.
L’adozione, però, della nuova classificazione Ateco 2025 non comporta l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione dei dati.
Ne consegue che il contribuente può attendere la prima occasione di presentazione della dichiarazione di variazione dei dati, effettuata ai sensi degli articoli 35 e 35-ter, D.P.R. 633/1972, e dell’articolo 7, comma 8, D.P.R. 605/1973.
Fanno eccezione le ipotesi in cui specifiche disposizioni normative o regolamentari richiedono l’aggiornamento dei codici Ateco.
Infine si evidenzia che i modelli di dichiarazione di variazione dei dati sono i seguenti:
- AA5/6 e AA7/10, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- AA9/12, per i soggetti persone fisiche;
- ANR/3, per l’identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti.
Per i soggetti iscritti al Registro delle imprese, l’Agenzia delle entrate ricorda che la variazione deve essere comunicata attraverso la Comunicazione unica d’impresa (ComUnica).