I nuovi criteri di individuazione dei dividendi paradisiaci
di Marco BargagliLe regole impositive previste in tema di dividendi black list hanno subito, in rapida scansione temporale, radicali modifiche.
Anzitutto, con il D.Lgs. 147/2015, noto come decreto per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, il legislatore ha tracciato le condizioni al ricorrere delle quali si applicano le disposizioni antielusive previste in subiecta materia.
Nello specifico, dal 7 ottobre 2015:
- la tassazione integrale dei dividendi opera solo qualora il socio residente in Italia detiene una partecipazione diretta in una società residente o localizzata in Stati o territori a fiscalità privilegiata;
- in caso di partecipazione indiretta, il socio residente deve essere titolare di una partecipazione di controllo (ex articolo 2359 cod. civ.) detenuta nella sub – holding intermedia estera che ha percepito utili da società localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Importanti novità riguardano i criteri di individuazione dello Stato o territorio paradisiaco.
In precedenza, per effetto delle modifiche introdotte con la Legge di Stabilità 2016, novellando l’articolo 167, comma 4, Tuir, il legislatore ha considerato privilegiati:
- i regimi in cui “il livello nominale di tassazione” era inferiore al 50% rispetto a quello applicato in Italia;
- i regimi speciali, ossia quelli che prevedevano “particolari disposizioni” che comportavano un livello di imposizione agevolato.
In merito, si considerava in ogni caso privilegiato un regime speciale che determinava un livello di imposizione inferiore di oltre il 50% rispetto a quello applicato in Italia, nonostante l’aliquota ordinaria dello Stato o territorio fosse superiore alla metà di quella domestica.
Giova sottolineare che l’articolo 5, comma 1, lett. g), D.Lgs. 142/2018 ha introdotto ulteriori disposizioni in tema di dividendi black list, che si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
Nello specifico, l’esclusione da tassazione nella misura del 95% (prevista dall’articolo 89, comma 2, Tuir), si applica agli utili provenienti dalle società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, solo se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai nuovi criteri previsti dall’articolo 47-bis, comma 1, Tuir.
Proprio sulla base di quest’ultima disposizione, i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:
- nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto al controllo (ai sensi dell’articolo 167, comma 2, Tuir) da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, qualora sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia (ex articolo 167, comma 4, lett. a), Tuir);
- in mancanza del requisito del controllo sopra illustrato, qualora il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.
A tal fine, per espressa disposizione normativa, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.
Si precisa che, per poter disapplicare la tassazione integrale degli utili di provenienza paradisiaca, occorre dimostrare, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lett. b), Tuir, ovvero che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Infine, gli utili provenienti dai soggetti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai nuovi criteri previsti dal richiamato articolo 47-bis, comma 1, Tuir, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell’impresa o dell’ente ricevente per il 50% del loro ammontare.
In tale ultima circostanza, occorre dimostrare, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello, la sussistenza della condizione prevista dall’articolo 47-bis, comma 2, lettera a), ossia che il soggetto non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
Ricorrendo tale esimente, al soggetto controllante residente in Italia viene riconosciuto un credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 165 Tuir, in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
In definitiva:
- non concorrono a formare il reddito, in quanto esclusi da tassazione per il 50%, gli utili provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, a condizione che sia dimostrato l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività economica effettiva;
- è prevista la possibilità, per il soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, di ottenere un credito d’imposta sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti (50%) e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.