I nuovi criteri identificativi delle società finanziarie
di Fabio LanduzziL’entrata in vigore del D.Lgs. 142/2018 e in particolare l’introduzione nel Tuir del nuovo articolo 162-bis ha portato all’attenzione gli effetti determinati dalla “nuova” definizione dei soggetti che svolgono un’attività “finanziaria” che, come noto, si è sostanziata nella identificazione di quattro diverse categorie. Molti aspetti di maggiore e più comune interesse derivanti da questa norma sono trattati nella Circolare n. 16 del 24.07.2019 di Assonime.
Particolare attenzione viene qui posta ad alcuni spunti interessanti relativi alle società di partecipazione non finanziaria (le c.d. holding industriali) ed ai soggetti ad esse assimilati che svolgono le attività elencate all’articolo 3, comma 2, D.M. 53/2015, quindi non nei confronti del pubblico.
In primo luogo, Assonime prende atto che l’aver ridotto il test di prevalenza della componente finanziaria dell’attività svolta dalla società al solo lato patrimoniale, escludendo anche quello reddituale, e ad un solo bilancio (quello dell’ultimo esercizio chiuso), ha senza dubbio l’effetto di causare il rischio di una maggiore frequenza di cambiamento della qualifica della società, il che non è affatto secondario in termini di impatto amministrativo e anche di disciplina fiscale, aumentando i costi ed i rischi di errore.
A questo proposito, dubbi emergono proprio con riferimento all’individuazione dell’esercizio in cui la società che supera il test di prevalenza si qualifica come “di partecipazione non finanziaria”.
I commi 2 e 3 dell’articolo 162-bis fanno riferimento ai dati “del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso”; l’interpretazione più convincente secondo Assonime è che il test operi, per così dire, a posteriori e autonomamente per ciascun esercizio.
Perciò, esemplificando, e traendo spunto anche da una risposta resa dall’Amministrazione ad Assoholding, per stabilire se una società è holding industriale per il 2018, si dovrebbe applicare il test di prevalenza sui dati del bilancio 2018, e non su quelli del bilancio 2017.
In altre parole, il riferimento al bilancio approvato per “l’ultimo esercizio chiuso” andrebbe riferito al bilancio d’esercizio approvato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi; tuttavia, Assonime sottolinea come l’importanza della questione meriti un chiarimento da parte dell’Amministrazione.
Un ulteriore aspetto interessante evidenziato dalla circolare in commento attiene al caso della società che, pur qualificandosi come di partecipazione non finanziaria per via del superamento del test patrimoniale, presenta un conto economico con ricavi per oltre 2/3 rappresentati da canoni di locazione di immobili.
In sostanza, una società holding ma con chiara anima di immobiliare di gestione.
Qui il tema che si presenta è di natura fiscale e riguarda la deduzione degli interessi passivi, ossia se in questa particolare fattispecie può trovare comunque disapplicazione la disciplina dell’articolo 96 Tuir in forza della speciale normativa di cui all’articolo 1, comma 36, L. 244/2007.
La disamina compiuta da Assonime conclude favorevolmente all’esonero in oggetto, sulla base di argomentazioni sistematiche tecnicamente convincenti.
Quanto al perimetro soggettivo, particolare focus viene posto sulla norma (articolo 162-bis, comma 1, n. 2, lett. c, Tuir) che assimila alle holding di partecipazione non finanziaria i soggetti che svolgono talune attività di natura finanziaria (articolo 3 D.M. 53/2015).
Dopo aver trattato diversi casi, la circolare compie una considerazione finale di carattere più generale e volta a voler fornire una chiave applicativa della norma più aderente alla sua ratio, e quindi scevra dal rischio di un eccessivo formalismo.
Il tema della “assimilazione”, infatti, potrebbe portare a qualificare al pari delle società di partecipazione non finanziaria quelle imprese che svolgono attività commerciale e che magari solo incidentalmente potrebbero trovarsi ad avere una prevalenza della componente patrimoniale finanziaria (ad esempio, per via di finanziamenti erogati infragruppo); secondo Assonime, sarebbe invece preferibile che la qualificazione finanziaria si collegasse, in ogni caso, alla natura esclusiva o prevalente dell’attività finanziaria, ed alla sua significatività, onde evitare un allargamento della platea dei soggetti assumenti tale natura ma ben al di fuori dello spirito della norma.
Anche per questo aspetto, per la sua rilevanza, viene sollecitato un chiarimento, che sarebbe forse meritevole anche di una precisazione normativa.