12 Ottobre 2023

I nuovi lavoratori sportivi – seconda parte

di Guido Martinelli
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Il D.Lgs. 36/2021 differenzia i soggetti che prestano attività in favore di un ente sportivo, tra coloro i quali svolgono “attività sportiva verso un corrispettivoe coloro che, invece, “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”. Questi ultimi vengono definiti volontari, mutuando la disciplina da quella contenuta all’articolo 17, D.Lgs. 117/2017 (c.d. codice del terzo settore).

La caratteristica che accomuna i predetti lavoratori è che il loro interesse non ha presupposti di carattere economico, ma esclusivamente “affectionis vel benevolentiae causa”.

Sulla falsariga di quanto già previsto per i volontari degli Ets, il D.Lgs. 120/2023 (c.d. decreto correttivo bis) ha introdotto, all’articolo 29, D.Lgs. 36/2021, la possibilità di rimborsare al volontario spese autocertificate (e pertanto prive di un proprio giustificativo) sino ad un importo di 150 euro mensili, purché l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato, per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

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