28 Aprile 2015

I paradisi fiscali e la voluntary disclosure

di Ennio VialVita Pozzi
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La C.M. n. 10/E/2015 diramata in materia di disclosure contiene in appendice una lista dei paradisi fiscali. Si tratta, in particolare, dell’unione delle black list contenute nei D.M. 4.5.99 e D.M. 21.11.2001. Si ricorda che per i paesi inclusi in questi decreti operano una serie di disposizioni in materia di quadro RW.

Innanzitutto, si applica la sanzione del 6% in luogo di quella del 3%.

Inoltre, trovano applicazione anche le disposizioni dell’art. 12 del D.L. n. 78/2009. In particolare:

  1. gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni per infedele od omessa dichiarazione sono raddoppiate (comma 2);
  2. per l’accertamento basato sulla presunzione di cui sopra i termini di cui all’art. 43 primo e secondo comma del D.P.R. n. 600/1973 e all’’art. 57, primo e secondo comma del D.P.R. n. 633/1972 sono raddoppiati (comma 2-bis);
  3. per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 sono raddoppiati (comma 2-ter).

E’ bene precisare che queste previsioni non sono state in alcun modo abrogate dalla L. n. 186/2014 in materia di disclosure, in quanto le agevolazioni ivi previste sono concesse esclusivamente con riferimento alla procedura di emersione dei capitali.

In particolare, si evidenzia come le misure di favore siano le seguenti.

Per i Paesi che hanno stipulato un accordo per lo scambio di informazioni con l’Italia il quadro RW si prescrive nei termini ordinari e quindi le annualità ancora “aperte” decorrono dal 2009 al 2013 e non dal 2004 al 2013.

Inizialmente il raddoppio era previsto ma è successivamente intervenuto il comma 12 quaterdecies dell’art. 10 del decreto Milleproroghe.

Inoltre, è escluso anche il raddoppio dei termini per l’accertamento in base alla presunzione che gli investimenti costituiscono base imponibile. In questo caso, tuttavia, non è sufficiente la stipula dell’accordo essendo necessario che siano verificate congiuntamente anche le seguenti condizioni:

– il rilascio all’intermediario finanziario estero dell’autorizzazione a comunicare le informazioni all’Amministrazione finanziaria italiana (art. 5 quinquies comma 4 primo periodo lett c);

– in caso di mutamento dell’intermediario, il rilascio al nuovo intermediario delle autorizzazioni a comunicare le informazioni all’Amministrazione (art. 5 quinquies comma 5).

Vi è inoltre una ulteriore misura agevolativa costituita dal dimezzamento delle sanzioni che nel caso dei paradisi fiscali passa dal 6% al 3%. In questo caso le condizioni (da intendersi come alternative) sono le seguenti:

  1. le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
  2. le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
  3. l’autore della violazione rilascia all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (c.d. waiver), controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Relativamente ai paradisi fiscali, si evidenzia come il dimezzamento operi se alternativamente l’investimento è portato a casa o si rilascia un’autorizzazione all’intermediario di trasmettere le info. Si badi che in questo caso la stipula dell’accordo risulta irrilevante.

Ad ogni buon conto dalla C.M. n. 10/E/2015 emerge che i Paesi che hanno stipulato un accordo sono i seguenti.

Paese

Accordo

Liechtenstein

Paese che il 26 febbraio 2015 ha firmato un accordo in linea con l’articolo 26 del Modello OCSE

Lussemburgo

Paese eliminato dalla lista dal 23 dicembre 2014 ai sensi dell’art. 1 del decreto 16 dicembre 2014

Monaco

Paese che il 2 marzo 2015 ha firmato un accordo in linea con l’articolo 26 del Modello OCSE

San Marino

Paese eliminato dalla black list dal 24 febbraio 2014 ai sensi dell’art. 1 del decreto 12 febbraio 2014

Singapore

Paese per il quale il 19 ottobre 2012 è entrato in vigore un accordo in linea con l’articolo 26 del Modello OCSE ai sensi della legge 31 agosto 2012 n. 157

Svizzera

Paese che il 23 febbraio 2015 ha firmato un accordo in linea con l’articolo 26 del Modello OCSE