I presupposti per l’applicazione delle misure cautelari
di Marco BargagliAi sensi dell’articolo 22 D.Lgs. 472/1997, rubricato “Ipoteca e sequestro conservativo”, in base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente, quando ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al Presidente della Commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.
Quindi, qualora a seguito di una verifica fiscale o di un’altra attività istruttoria di accertamento, l’Amministrazione finanziaria ritenga che esista il fondato motivo di perdere la garanzia del proprio credito, può richiedere l’adozione delle “c.d. misure cautelari”, che consistono nella possibilità d’iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore d’imposta e nella facoltà di procedere al sequestro conservativo dei beni che siano di proprietà del soggetto passivo obbligato ad estinguere l’obbligazione tributaria, a fronte di una fondata pretesa erariale.
In merito, anche il Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza (cfr. volume II – parte III – capitolo 3 “Avvio, esecuzione e conclusione della verifica”, pag. 101 e ss.) analizza i presupposti giuridici che, congiuntamente considerati, si devono verificare per l’applicazione dell’ipoteca e del sequestro conservativo.
In particolare, occorre:
- l’esistenza di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione di una sanzione, di un avviso di accertamento, di un processo verbale di constatazione o di un atto di recupero notificati al soggetto passivo, dai quali si evinca la sussistenza del c.d. fumus boni iuris ossia la reale attendibilità e sostenibilità della pretesa tributaria;
- il fondato timore (c.d. periculum in mora) di perdere la garanzia del credito erariale.
Sullo specifico punto, come indicato nel citato documento di prassi, i verificatori dovranno anzitutto evidenziare nel processo verbale di constatazione, in maniera chiara, esaustiva e adeguatamente argomentata, le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa erariale.
Con riguardo al secondo presupposto legittimante la richiesta, occorrerà raccogliere gli elementi – anche di carattere indiziario – che lascino presupporre l’attuazione di comportamenti attraverso i quali i beni del contribuente possano essere sottratti ad eventuali azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione.
Successivamente, dovrà essere valutata la rilevanza degli elementi oggettivi, facendo esplicita distinzione tra imprese in contabilità ordinaria e imprese in contabilità semplificata.
Nel primo caso, i verificatori dovranno procedere alla disamina dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato dall’impresa, calcolando specifici indici.
Infatti, onde valutare se sussistano o meno i presupposti per avanzare la proposta per l’applicazione delle misure cautelari è necessario che, congiuntamente:
- l’indice di solvibilità, calcolato sulla base del rapporto tra le componenti dell’attivo circolante ed immobilizzato e il totale delle passività, presenti un valore inferiore all’unità;
- l’indice d’indebitamento, che riflette il rapporto fra le passività (c.d. mezzi di terzi) ed il patrimonio netto (c.d. mezzi propri), risulti superiore a 2.
Di contro per le imprese in contabilità semplificata, dovrà essere valutato se il valore complessivo dei beni strumentali (al netto degli ammortamenti), delle rimanenze finali, del patrimonio immobiliare e dei beni mobili registrati, sia sufficiente a soddisfare la pretesa erariale formalizzata nel processo verbale di constatazione finale.
Ulteriori chiarimenti circa la richiesta di iscrizione di sequestro e ipoteca sono stati illustrati, sempre dalla Guardia di Finanza, in occasione di Telefisco 2019.
Sul tema in rassegna, è stato richiesto di specificare quali sono i presupposti che legittimano l’applicazione delle misure cautelari previste dall’articolo 22 D.Lgs. 472/1997.
Le fiamme gialle, nel confermare i concetti sopra evidenziati, hanno ribadito la necessità:
- di sostenere il “fumus boni iuris” argomentando adeguatamente, nel processo verbale di constatazione notificato al contribuente, la sostenibilità della pretesa tributaria;
- di circoscrivere, sotto il profilo oggettivo, il “periculum in mora” concetto che deve essere riconducibile, come detto, al fondato timore di compromettere la garanzia del credito erariale. In merito, dovrà essere posta particolare attenzione ai comportamenti perpetrati dal debitore d’imposta, che facciano eventualmente sospettare l’intenzione di sfuggire alla pretesa erariale.
Circa la congiunta rilevanza degli anzidetti indici di bilancio, sono state illustrate le disposizioni già diramate con la circolare operativa 1/2018, sopra dettagliatamente indicate.
Infine, si specifica che per le concrete modalità di calcolo degli indici di solvibilità e indebitamento, occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nel volume IV – “Modulistica e documentazione di supporto” – del citato manuale operativo e, segnatamente, all’allegato n. 21.