22 Febbraio 2019

I presupposti per l’applicazione delle misure cautelari

di Marco Bargagli
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Ai sensi dell’articolo 22 D.Lgs. 472/1997, rubricato “Ipoteca e sequestro conservativo”, in base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente, quando ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al Presidente della Commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.

Quindi, qualora a seguito di una verifica fiscale o di un’altra attività istruttoria di accertamento, l’Amministrazione finanziaria ritenga che esista il fondato motivo di perdere la garanzia del proprio credito, può richiedere l’adozione delle “c.d. misure cautelari”, che consistono nella possibilità d’iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore d’imposta e nella facoltà di procedere al sequestro conservativo dei beni che siano di proprietà del soggetto passivo obbligato ad estinguere l’obbligazione tributaria, a fronte di una fondata pretesa erariale.

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