I principali chiarimenti dell’Agenzia sullo scambio di partecipazioni
di Alessandro BonuzziL’Agenzia delle entrate nel corso degli anni ha fornito significativi chiarimenti sulla disciplina degli scambi di partecipazioni regolata dall’articolo 177, comma 2, del Tuir.
Anche alla luce del contributo pubblicato ieri su Euroconference news, pare utile ripercorrere il contenuto dei principali documenti di prassi che si sono susseguiti sul tema.
La norma regola una fattispecie di conferimento che può essere perfezionato in regime di realizzo controllato introducendo uno specifico criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute dall’operazione.
Essa prevede che le partecipazioni ottenute a seguito di un conferimento attraverso cui la società conferitaria acquisisce un controllo di diritto, o incrementa in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario la propria percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito in capo al conferente, in base all’incremento del patrimonio netto della società conferitaria eseguito per effetto del conferimento.
Pertanto, se la società conferitaria aumenta il proprio patrimonio netto per un ammontare pari al valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, l’operazione si svolge in piena neutralità fiscale.
La circolare ministeriale n. 320/E/1997, con riferimento allo scambio di partecipazione attuato mediante permuta di cui all’articolo 177, comma 1, del Tuir, ha precisato che “rientra nella disposizione in commento anche l’acquisto effettuato mediante cessioni da parte di più soggetti, sempreché sia ravvisabile, in modo oggettivo, che l’operazione di acquisto della partecipazione si inserisca in un progetto unitario di acquisizione della partecipazione di controllo”.
La successiva risoluzione n. 57/E/2007 ha esteso tale specificazione anche alle operazioni di scambio di partecipazioni effettuate tramite conferimento. In particolare, è stata chiarita la possibilità di fruire del regime del realizzo controllato previsto dall’articolo 177, comma 2, del Tuir anche nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti che conferiscono, congiuntamente e in un unico atto, le partecipazioni possedute, se per effetto del conferimento la conferitaria acquista o integra il controllo della società conferita. Ciò vale, sia quando il controllo è in mano ad uno solo dei soggetti conferenti, sia quando nessuno dei conferenti controlla autonomamente la società scambiata.
Con la circolare n. 33/E/2010 è stato definitivamente chiarito che “l’operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento, autonomamente valutata, costituisce oggetto di un’apposita e “speciale” disciplina tributaria in virtù della sua matrice comunitaria e del suo carattere “riorganizzativo” (i.e., consentire ad una società di acquisire – ovvero incrementare in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo di un’altra società), rilevante per l’incidenza sugli assetti del controllo societario tanto tra soggetti indipendenti quanto all’interno di gruppi societari e/o “familiari”. Ne deriva, pertanto, che il regime disciplinato dall’articolo 177 comma 2 è posto su un piano di pari dignità con la disciplina di cui all’articolo 9 del Tuir rispetto alla quale trova applicazione alternativa, in presenza dei presupposti di legge”.
Questa interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria dovrebbe mettere al riparo i contribuenti da possibili contestazioni di carattere antiabusivo sull’utilizzo del regime “controllato” di cui all’articolo 177 in luogo del regime ordinario “realizzativo” dell’articolo 9.
Infine, vale la pena di richiamare la risoluzione n. 38/E/2012 con la quale l’Agenzia delle entrate ha specificato che le minusvalenze emergenti in occasione di un conferimento di partecipazioni sono deducibili, esclusivamente, se derivano dall’applicazione del criterio del valore normale anche quando l’operazione viene perfezionata ai sensi dell’articolo 177, comma 2, ancorché tale vincolo di fatto non sia desumibile dal dato letterale della norma.
Tale interpretazione si basa sull’equiparazione del regime in questione con quello regolato dall’articolo 175, il quale, per esplicita disposizione di legge, è fruibile solo in caso di plusvalenza. A parere dell’Agenzia, ciò che consentirebbe l’assimilazione tra le due fattispecie sarebbe il fatto che entrambe applicano il criterio del “realizzo controllato”.
In particolare, nell’occasione è stato precisato che “sembra più corretto, a livello sistematico, interpretare anche l’articolo 177, comma 2, del Tuir, nel quale è previsto (con qualche differenza nel meccanismo applicativo) lo stesso criterio del “realizzo controllato” disciplinato dall’articolo 175 del Tuir, nello stesso senso di quest’ultimo, consentendo, quindi, la deduzione delle (eventuali) minusvalenze da conferimento solo in presenza di un “valore normale” delle partecipazioni nella società “scambiata” inferiore al rispettivo valore fiscale (ossia, solo nel caso in cui le partecipazioni conferite siano effettivamente minusvalenti)”.