I principali crediti d’imposta del Decreto Rilancio
di Debora ReverberiIl D.L. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, pubblicato in G.U. il 19.05.2020, conferma il ruolo sempre più importante del credito d’imposta come strumento di accesso alle misure di sostegno a favore delle imprese.
L’articolato testo della disposizione in esame contiene un ampio novero di crediti d’imposta, alcuni di ambito applicativo generalizzato, altri riservati a determinati settori economici.
Si esaminano nel prosieguo i principali crediti d’imposta introdotti o potenziati dal D.L. Rilancio con le loro principali caratteristiche, rinviando l’esame puntuale a successivi contributi.
Crediti d’imposta per i conferimenti di capitale |
Due crediti d’imposta in caso di aumento di capitale a pagamento pari:
|
2) Credito d’imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo |
Credito d’imposta sui canoni di immobili a uso non abitativo pari:
|
3) Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro | Credito d’imposta riservato alle attività esercitate nei luoghi aperti al pubblico (vedasi Allegato 1 al D.L. 34/2020) pari al 60%, per un massimo di euro 80.000, delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi, acquisto di arredi di sicurezza, acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa, acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura |
4) Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione |
Credito d’imposta pari al 60%, per un massimo di euro 60.000, delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro e dispositivi di protezione, di sicurezza e detergenti e disinfettanti, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro |
5) Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari |
Credito d’imposta del 50% dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020:
|
6) Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali |
Credito d’imposta riservato alle imprese editrici pari all’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta per la stampa delle testate edite, entro un tetto complessivo di 24 milioni di euro |
7) Credito d’imposta per i servizi digitali |
Credito d’imposta riservato alle imprese editrici con almeno un dipendente a tempo indeterminato pari al 30% delle spese per servizi digitali sostenute nell’anno 2019, entro il tetto massimo di 8 milioni di euro per il 2020 |
- Crediti d’imposta per i conferimenti di capitale
L’articolo 26 D.L. 34/2020, nell’ambito degli incentivi al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l.s., società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro e che abbiano subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo del 2019) introduce due crediti d’imposta spettanti in caso di aumento di capitale a pagamento effettuato successivamente al 19.05.2020 ed entro il 31.12.2020:
- credito d’imposta del 20% a favore dell’investitore, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, sull’importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;
- credito d’imposta del 50% a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato.
Il beneficiario decade dalle agevolazioni, con obbligo di restituzione del credito fruito oltre interessi legali, nel caso di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo rispettivamente prima del 31.12.2023 e del 01.01.2024.
- Credito d’imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo
L’articolo 28 D.L. 34/2020 introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività, non cumulabile col credito d’imposta per botteghe e negozi dell’articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).
Il credito d’imposta è riservato ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi.
Per “immobili ad uso non abitativo” si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.
Il credito d’imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto in dipendenza del quale l’immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:
- in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale);
- in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale).
Per i soggetti locatari esercenti attività economica la spettanza del credito è subordinata alla riduzione di fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
- Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro
L’articolo 120, D.L. 34/2020, nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, introduce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario, spettante agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicate nell’allegato 1 al Decreto Legge (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, etc…), nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.
Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:
- interventi edilizi
- acquisto di arredi di sicurezza
- acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa
- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.
- Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
L’articolo 125 D.L. 34/2020, abrogando l’articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e l’articolo 30 del D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto liquidità”), introduce un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione.
Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.
Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:
- sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
- acquisto di dispositivi di protezione individuale
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- acquisto di dispositivi di sicurezza
- acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
- Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
L’articolo 186 D.L. 34/2020, nell’ambito delle misure per l’editoria, potenzia il credito d’imposta per investimenti pubblicitari per l’anno 2020.
Il credito spetta nella misura del 50% dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, entro un tetto complessivo di 60 milioni di euro:
- su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un tetto complessivo di 40 milioni di euro;
- su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro.
- Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali
Sempre nell’ambito delle misure a favore dell’editoria l’articolo 188 D.L. 34/2020 riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito d’imposta pari all’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta per la stampa delle testate edite, entro il tetto massimo di 24 milioni di euro per il 2020.
- Credito d’imposta per i servizi digitali
L’articolo 190 D.L. 34/2020 riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici con almeno un dipendente a tempo indeterminato, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito d’imposta pari al 30% delle seguenti spese per servizi digitali sostenute nell’anno 2019, entro il tetto massimo di 8 milioni di euro per il 2020:
- acquisizione di servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva testate edite in formato digitale;
- acquisizione di servizi di information technology di gestione della connettività.
21 Maggio 2020 a 13:09
Buongirono, in merito al art. 26 sull’aumento del capitale sociale, come deve essere interpretato il comma 5?
Sembrerebbe che il credito non spetti alle società collegate o controllanti, di fatto non spett a chi detiene una partecipazione superiore al 20% (collegata).
Avete delucidazioni al riguardo?
Grazie mille