11 Luglio 2016

I questionari bloccano l’accesso alla prossima voluntary

di Nicola Fasano
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In queste ultime settimane diversi contribuenti si sono visti recapitare questionari da parte dell’Amministrazione finanziaria in cui vengono richieste informazioni e documenti in merito al possesso di investimenti esteri non dichiarati in RW. Sotto questo aspetto, finita la “tregua” concessa nelle more della procedura di voluntary disclosure, chiusasi alla fine dello scorso anno, stanno riprendendo a pieno ritmo le attività di controllo da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Le tipologie di fonti di innesco di questi controlli sono sempre le solite anche se potenziate rispetto al passato: liste acquisite nell’ambito di controlli presso soggetti terzi (per es. intermediari finanziari) o nell’ambito di indagini di natura penale (spesso a seguito di rogatorie internazionali), o tramite strumenti di cooperazione internazionale, comunicazioni di trasferimenti bancari da e/o verso l’estero fatte dalle banche italiane all’anagrafe tributaria.

È evidente come la notifica del questionario rappresenti una causa ostativa per accedere alla prossima edizione della voluntary disclosure che al momento sembra rinviata al prossimo settembre e che, in linea generale, dovrebbe ricalcare la precedente edizione anche per quel che riguarda le cause di inammissibilità.

In proposito è bene ricordare quanto chiarito dalla circolare 10/E/2015 secondo cui, in mancanza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, tenuto anche conto che le attività istruttorie di controllo sono riconducibili ad una singola annualità accertabile, l’effetto preclusivo riguarda soltanto le annualità interessate dall’avvio di tali attività di accertamento amministrativo. Le altre annualità, pertanto, possono essere oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche se riguardano la medesima fattispecie oggetto di controllo.

La preclusione alla procedura di collaborazione volontaria, tuttavia, scatta in presenza della formale conoscenza di atti di controllo sostanziale da parte dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente, non essendo a tal fine sufficiente, deve ritenersi, la presenza notoria di taluni nomi in liste particolarmente “pubblicizzate” a livello mediatico (si pensi, per restare alla cronaca più recente ai “Panama Papers”): questi soggetti si vedranno precluso l’accesso alla collaborazione volontaria solo se destinatari di questionari (o altre attività di verifica sostanziale) specifici da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Ciò posto, per coloro i quali hanno colpevolmente perso il “treno” della voluntary edizione 1.0, e si vedono recapitare i questionari non resta che ragionare in termini di ravvedimento operoso (che, come noto, non è più precluso dall’avvio di attività di controllo da parte del Fisco), soprattutto per quanto riguarda gli anni più recenti, valutando quelli che potrebbero essere gli sviluppi del controllo in atto da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’unico “vantaggio”, in tal caso, è quello di poter gestire il ravvedimento nel modo che si ritiene più opportuno, senza necessariamente seguire l’impostazione del Fisco (come avviene invece giocoforza in caso di voluntary): così ad esempio si potrebbe ritenere utile ravvedere le violazioni commesse negli anni più recenti, tralasciando invece quelle relative agli anni ante 2008 “aggrappandosi” a quelle sentenze di merito favorevoli al contribuente che precludono il raddoppio dei termini di cui al D.L. 78/2009 in relazione a tali anni per il principio di irretroattività, non qualificando in sostanza tale disposizione come di natura “procedimentale”. Sul punto tuttavia, non può dirsi raggiunto un orientamento giurisprudenziale consolidato visto che ad oggi vi sono sentenze di merito di segno diametralmente opposto e si dovrà pertanto attendere che la Cassazione si pronunci sul tema.

Allo stesso modo si potrebbe ritenere che, in caso di capitali nella disponibilità di più soggetti (tipico caso quello della presenza di intestatari e delegati), le sanzioni RW siano pagate complessivamente una sola volta e non moltiplicate sull’intero valore per quanti sono i soggetti coinvolti valorizzando la sentenza della CTR Milano 23.2.2015 n. 594/32/15 che ha deciso in tal senso.

In entrambi i casi appena delineati, peraltro, è chiaro che il contribuente dovrà entrare nell’ordine di idee di affrontare il probabile contenzioso contro l’Amministrazione finanziaria, il cui esito ad oggi sarebbe alquanto incerto.

In ogni caso, fuori dalla voluntary, si dovrà sempre rammentare che, ai fini del ravvedimento e delle sanzioni, Paesi come la Svizzera o Montecarlo sono Paesi Black list a tutti gli effetti.