21 Settembre 2021

I rapporti tra notifica dell’atto e residenza del contribuente

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Un argomento di particolare interesse riguarda la notificazione degli atti tributari al contribuente.

A tale proposito, si osserva che le notificazioni degli atti tributari debbono essere eseguite nel domicilio fiscale del destinatario, ad eccezione della consegna dell’atto o dell’avviso nelle mani del soggetto interessato (articolo 60, comma 3, D.P.R. 600/1973), che per le persone fisiche è identificato con quello del Comune nella cui anagrafe sono iscritte e per i soggetti giuridici è identificato nel Comune in cui si trova la sede legale, o in mancanza la sede amministrativa; se anche questa manca, essi hanno il domicilio fiscale nel Comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel Comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività (articolo 58 D.P.R. 600/1973).

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