22 Gennaio 2020

I reati tributari entrano nella “231”

di Cristiano MorettiDavide Albonico
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La scheda di FISCOPRATICO

Il 24 dicembre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione 157/2019, è stato definitivamente approvato il D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale intitolato Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

In sede di conversione sono state previste sia l’attenuazione dell’apparato sanzionatorio nei confronti delle persone fisiche, per le quali è stato abbassato il limite massimo della pena per i reati dichiarativi ed eliminato l’abbassamento delle soglie per i reati di omesso versamento, che l’inasprimento della normativa nei confronti delle persone giuridiche, per le quali sono state inserite, nel basket dei reati presupposto, ulteriori fattispecie di delitti tributari previste dal D.Lgs. 74/2000 (con l’aggiunta dell’articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001).

In particolare, relativamente a quest’ultimo aspetto, al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex articolo 2 del richiamato decreto legislativo, la cui condotta sarà punita, nell’ipotesi di cui al comma 2-bis ovvero qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, con una sanzione pecuniaria fino 400 quote, anziché 500, sono stati aggiunte le seguenti fattispecie:

  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all’articolo 3, che verrà punita con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Si rammenta che questo reato, diversamente da quello statuito all’articolo 2 per il quale non è prevista alcuna soglia minima dell’imposta evasa ai fini della punibilità, ricorre quando (i) la singola imposta è superiore a euro trentamila e (ii) l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila. I documenti utilizzati devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Non costituendo mezzi fraudolenti, è comunque esclusa la punibilità della mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;
  • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell’articolo 8, (anch’esso punito con la sanzione pecuniaria di 500 quote, che scende a 400 nell’ipotesi attenuata di cui al comma 2-bis di recente introduzione, ovvero se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila;
  • occultamento o distruzione di documenti contabili ai sensi dell’articolo 10, ovvero quelli di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi che viene punito con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’articolo 11, che si integra sia nell’alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia nell’indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l’obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori. Tale fattispecie è punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

È stata, altresì, prevista l’applicazione delle misure interdittive di cui all’articolo 9 D.Lgs. 231/2001, che, sino ad oggi, non avevano trovano applicazione. In particolare, si tratta:

  • del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  • del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Una mitigazione, tuttavia, è prevista dall’ipotesi di estinzione della fattispecie di reato di cui agli articoli 2 e 3 attraverso il pagamento dell’intero debito tributario, sempreché il pagamento in parola venga effettuato prima che l’indagato abbia la conoscenza formale di un procedimento penale a suo carico.

Infine, corre l’obbligo di precisare che l’apparato sanzionatorio è stato emendato anche riguardo alla confisca per sproporzione, che colpisce denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Rimane invece applicabile la confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato.

Con specifico riferimento all’inserimento di tali reati nel basket della “231” sarà chiaramente necessario adeguare i relativi modelli e provvedere ad una adeguata attività di formazione nei confronti dei dipendenti, predisponendo altresì opportuni flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

Nello specifico, sarà anche indispensabile, ai fini di una minimizzazione dei relativi rischi di reato, organizzare adeguate misure di risk assessment in grado di fornire – anche a distanza di tempo – prova delle attività effettuate, in conformità a quanto indicato da giurisprudenza maggioritaria e dalle indicazioni di prassi di Guardia di Finanza e della Agenzia delle Entrate.

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La responsabilità amministrativa degli enti per i reati ex D.Lgs. 231/2001: aspetti pratici e novità normative