I recenti chiarimenti in tema di corrispettivi telematici
di Luca CaramaschiA un mese dall’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, sono ancora molte le questioni sulle quali l’Agenzia delle entrate, a ritmo decisamente “frenetico”, sta intervenendo per fornire gli opportuni chiarimenti.
Risposte ad interpelli, principi di diritto, consulenze giuridiche, strumenti di prassi ai quali di recente si sono aggiunti anche i tradizionali forum organizzati dalla stampa specializzata (in particolare la manifestazione Telefisco organizzata dal quotidiano Il Sole 24Ore lo scorso 30 gennaio), stanno provando a diradare i dubbi che questa nuova disciplina ha portato con sé.
Il tutto in un contesto nel quale, fino al prossimo 30 giugno 2020, troveranno ancora applicazione le disposizioni di carattere transitorio che consentiranno agli operatori di “evitare” la memorizzazione dei corrispettivi a mezzo del documento commerciale emesso dai nuovi registratori telematici, pur dovendo trasmettere telematicamente sul portale dell’Agenzia entrate entro la fine del mese successivo i dati dei corrispettivi documentati ancora con i “vecchi” strumenti di certificazione (scontrino o ricevuta fiscale).
Vediamo quindi, in forma di rappresentazione schematica, di dare conto dei recenti interventi di prassi sul tema.
Risposta interpello n. 506 del 10.12.2019 |
Pur non essendo esplicitamente menzionate in alcun provvedimento di esonero, viene precisato che le attività spettacolistiche disciplinate dall’articolo74-quater D.P.R. 633/1972, per le quali opera la certificazione mediante titoli di accesso, sono esonerate dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in quanto i dati dei citati titoli di accesso sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE ai sensi del D.M. 13.07.2000. Resta invece l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in relazione alle operazioni riguardanti attività accessorie allo spettacolo diversi dai biglietti d’ingresso. |
Risposta interpello n. 532 del 20.12.2019 |
Con riferimento alla presenza di contabilità separate ai fini Iva (nel caso di specie si tratta di una attività agrituristica in regime forfettario e di una attività di allevamento in regime ordinario) viene precisato che la memorizzazione dei corrispettivi giornalieri riguardanti entrambe le attività può essere effettuata utilizzando un unico registratore telematico. La risposta, pubblicata prima del recente Provvedimento n. 1432217/2019 contenente le nuove specifiche tecniche, richiedeva tuttavia la tenuta di un prospetto di riepilogo che evidenziasse i corrispettivi delle due attività, in quanto le precedenti specifiche tecniche prevedevano l’invio di un solo dato aggregato (le nuove specifiche applicabili facoltativamente già dal 1.3.2020 e obbligatoriamente dal 1.7.2020 prevedono la separata l’imputazione dei corrispettivi alle diverse attività permettendo quindi al registratore telematico la corretta rendicontazione dei corrispettivi e dell’imposta). |
Risposta interpello n. 534 del 20.12.2019 |
Relativamente al funzionamento dei “Parcometri” l’Agenzia delle entrate, nel ribadire le conclusioni già formulate con la risoluzione 116/E/2016 (che aveva escluso la riconducibilità di tali strumenti alla categoria dei distributori automatici), con la presente risposta precisa che tali apparecchi non permettono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in quanto non assimilabili ai registratori telematici. |
Risposta interpello n. 535 del 20.12.2019 |
L’interpello riguarda gli obblighi di certificazione delle attività di intrattenimento, che, al pari delle attività spettacolistiche, avvengono mediante emissione di titoli di accesso. L’Agenzia, nella risposta, confermando quanto già affermato nella precedente risposta n. 506 del 10.12.2019 (commentata in precedenza) in relazione alle attività spettacolistiche, conferma l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per tali attività di intrattenimento. |
Risposta interpello n.7 del 17.1.2020 |
Con riferimento alla certificazione dei corrispettivi nelle attività spettacolistiche di cui all’articolo74-quater D.P.R. 633/1972 ed elencate nella tabella C allegata al predetto decreto, si conferma l’esonero dal nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione del fatto che gli stessi dati vengono inviati alla S.I.A.E. con cadenza giornaliera e mensile. |
Risposta interpello n. 8 del 21.1.2020 |
Oltre a confermare che la fattura differita (emessa/trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni) interviene per documentare operazioni in relazione alle quali si è comunque manifestato il momento di effettuazione e quindi l’esigibilità (consegna per i beni e incasso per le prestazioni), e che quindi si è di fronte ad una fattura “immediata” (da emettere trasmettere nei 12 giorni da effettuazione) nel caso di fattura emessa spontaneamente in via anticipata, il documento di prassi si esprime anche il merito all’obbligo di allegazione al documento XML della documentazione che documenta le operazioni svolte in caso di fattura differita (tipico il caso dei DDT). L’Agenzia in proposito precisa, confermando precedenti indicazioni, che non vi è alcun obbligo di trasmettere gli allegati unitamente al documento elettronico ma è comunque possibile la loro conservazione in modalità cartacea. |
Risposta interpello n.9 del 21.1.2020 |
Confermato l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento installati in luoghi pubblici (giochi per bambini, flipper, freccette, biliardini, photoplay, etc.), in quanto rientranti nella previsione di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 D.P.R. 696/1996, in forza del richiamo operato dal D.M. 10.05.2019. |
Risposta interpello n. 12 del 24.1.2020 |
Con riferimento alla fatturazione elettronica per servizi resi da una cooperativa sociale di tipo B l’agenzia conferma che il termine di emissione/trasmissione di 12 gg. previsto dal comma 4 dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 decorre sempre dal momento di effettuazione dell’operazione, individuato secondo le regole previste dall’articolo6 del medesimo decreto Iva. |
Risposta interpello n. 13 del 24.1.2020 |
Con riferimento alle fatture cosiddette “tax free” emesse nei confronti di privati consumatori extra Ue (che vanno obbligatoriamente tramesse tramite il sistema OTELLO 2.0 che ha nella sostanza digitalizzato il processo per ottenere il “visto doganale” da apporre sulle descritte fatture) viene confermato che non occorre anche procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e all’emissione del documento commerciale in quanto i due documenti (fattura e corrispettivi) sono documenti tra loro alternativi. Laddove comunque l’esercente provvedesse ad emettere anche il documento commerciale, al fine di scongiurare la duplicazione di dati inviati telematicamente (situazione che verrà risolta con le ultime specifiche tecniche versione 9.0) l’Agenzia suggerisce di conservare su apposito registro copia della fattura tax free sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione. |
Telefisco 2020 del 30.01.2020 |
Viene confermata la possibilità – per la verità già ammessa nella precedente risposta all’interpello n. 149 del 21.05.2019 – di poter “evitare” i nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decidendo volontariamente di emettere fattura. Pertanto contribuenti “minimi” o “forfettari” potranno fare ricorso alla fattura in modalità cartacea in luogo dell’obbligo alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Così come commercianti al minuto con scarso movimento potranno evitare l’onere della trasmissione telematica dei corrispettivi, emettendo fattura elettronica per certificare le operazioni effettuate. Una seconda importante precisazione riguarda la tempistica di emissione della fattura, che può avvenire, come appena detto, in sostituzione del documento commerciale. Su questo tema viene chiarito che l’emissione/trasmissione della fattura può essere non necessariamente “contestuale” ma avvenire nel termine dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione previsto dall’articolo 21, comma 4, del decreto Iva. |