21 Gennaio 2016

I requisiti per il rilascio del visto da parte del professionista

di Giovanna Greco
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Come ben noto, l’art. 10 del D.L. 78/2009 ha introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità (art. 35 D.Lgs. 241/97) per le dichiarazioni IVA dalle quali emerge un credito che si intende utilizzare in compensazione per importi superiori a € 15.000,00.

L’apposizione di tale asseverazione è obbligatoria con riguardo alla dichiarazione IVA, sia per poter compensare orizzontalmente un credito annuale IVA di importo superiore ad € 15.000, sia per procedere alla richiesta di rimborso del credito IVA superiore a € 15.000 evitando la prestazione della prescritta garanzia (limitatamente ai soggetti “non a rischio”). A tal proposito la circolare n. 10/E del 2014, ha osservato che il predetto limite, superato il quale sorge l’obbligo di apposizione del visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti a seguito del richiamo all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e, quindi, non alla compensazione verticale, benché questa venga effettuata mediante la delega di versamento.

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