Nell’Allegato B al provvedimento n. 54730/2020 è stato precisato, inoltre, che il requisito della “esistenza in vita da almeno tre anni” deve sussistere “con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni”.
Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, secondo i chiarimenti indicati nell’Allegato B al provvedimento Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2020 n. 54730, affinché il requisito possa considerarsi esistente è richiesto che siano state presentate le dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, “procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta”.
Per quanto riguarda i versamenti, nell’Allegato B al provvedimento n. 54730/2020, viene precisato che, per verificare i “versamenti in conto fiscale non inferiori al 10 per cento dei ricavi e compensi”, occorre prendere in considerazione i periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio.
A tal fine, si valuta che “il totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime”.
Relativamente alla soglia del 10%, nella circolare 1/E/2020, l’Agenzia delle entrate ha meglio precisato che, per verificare tale requisito occorre fare riferimento:
- al numeratore, ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi Inail (esclusi i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo), al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio,
- al denominatore, ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio.
Sempre nella richiamata circolare 1/E/2020, è stato precisato che, se nell’ultimo triennio sono scaduti i termini per la presentazione di due sole dichiarazioni, occorre fare riferimento a tali dichiarazioni. Conseguentemente, nel caso in cui un’impresa costituita il 1° gennaio 2017 e che a febbraio 2020 risulta avere più di tre anni di vita, ma risulta aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018, il riscontro dovrà essere effettuato su due dichiarazioni.
Infine, in merito al requisito che non devono risultare iscrizioni a ruolo per importi eccedenti la soglia di euro 50.000, nell’Allegato Bal citato provvedimento n. 54730/2020 è stato precisato che per determinare il valore dei “debiti non soddisfatti”, prescritto dall’articolo 17-bis, comma 5, lett. b), DLgs. 241/1997, occorre prendere in considerazione “esclusivamente i debiti riferiti alle imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi”.
Nella circolare 1/E/2020 è stato precisato, inoltre, che “la sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta”.