I “richiami di informativa” nella nuova relazione del revisore
di Fabio LanduzziIl Principio di revisione Isa Italia 706 ha per oggetto i “richiami di informativa” ed i “paragrafi relativi ad altri aspetti”; si tratta di paragrafi aggiuntivi che possono essere inseriti, secondo il giudizio professionale del revisore, nella relazione del revisore indipendente sul bilancio d’esercizio. In particolare, si tratta rispettivamente delle seguenti fattispecie:
- quando il revisore ritiene necessario richiamare l’attenzione del lettore del bilancio su uno o più aspetti che sono presentati, o comunque che sono oggetto di informativa, nel bilancio, ma che rivestono un’importanza tale da risultare fondamentali per la comprensione del bilancio stesso; e
- quando il revisore intende richiamare l’attenzione del lettore su uno o più aspetti, diversi da quelli presentati o comunque oggetto di informativa nel bilancio, che sono ritenuti rilevanti ai fini della comprensione da parte del lettore della revisione contabile, della responsabilità del revisore o della relazione di revisione.
Il Principio di revisione Isa Italia 706, nel descrivere funzione e contenuti del paragrafo dedicato al “richiamo di informativa”, sottolinea che l’inserimento di tale comunicazione ulteriore da parte del revisore, nella propria relazione di revisione, è condizionato al fatto che, con riguardo all’aspetto che si vuole evidenziare in detto paragrafo, il revisore abbia assunto elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che tale aspetto non presenti errori significativi incidenti sul bilancio in oggetto.
Il “richiamo di informativa” deve essere quindi utilizzato esclusivamente per riferirsi a temi ed aspetti che sono presentati nel bilancio in modo corretto e secondo un’adeguata informativa, e non per evidenziare lacune, omissioni o carenze di informativa del bilancio riguardanti l’aspetto ivi trattato.
Le circostanze che possono rendere necessario l’inserimento del paragrafo di “richiamo di informativa” nella relazione di revisione possono essere le più varie; alcune di esse sono esemplificate nelle Linee guida del Principio Isa Italia 706 e si riferiscono alle seguenti:
- un’incertezza relativa ad un evento futuro riferito a contenziosi di natura eccezionale oppure ad azioni da parte dell’Autorità di vigilanza;
- l’applicazione anticipata rispetto alla data di entrata in vigore, ove consentito, di un nuovo principio contabile che abbia un effetto pervasivo sul bilancio;
- una grave catastrofe che abbia avuto o continui ad avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
Altri casi di prassi in cui il revisore può ritenere necessario fornire questa ulteriore comunicazione inserendo nella relazione un paragrafo di “richiamo di informativa” possono attenere ai seguenti: cambiamenti intervenuti nei criteri di valutazione o di contabilizzazione adottati nel bilancio e adeguatamente commentati nella Nota integrativa; modifica della vita utile stimata per determinati cespiti, adeguatamente gestita in accordo con i Principi contabili di riferimento e commentata nella Nota integrativa; effettuazione di operazioni straordinarie nel corso dell’esercizio aventi un impatto pervasivo sul bilancio d’esercizio; eccetera.
In ogni caso, l’utilizzo del “richiamo di informativa” deve essere compiuto con estrema attenzione da parte del revisore, in quanto, come evidenziato dalle Linee guida del Principio Isa Italia 706, un ampio utilizzo di questo paragrafo può ridurre l’efficacia della comunicazione del revisore riguardo agli aspetti che sono oggetto del paragrafo stesso.
Inoltre, il paragrafo in questione deve limitarsi a commentare gli aspetti presentati o che sono oggetto di informativa nel bilancio. Infatti, l’inserimento nel “richiamo di informativa” di maggiori informazioni rispetto a quelle presentate o oggetto di informativa nel bilancio, potrebbe far insorgere il dubbio che l’aspetto in questione non sia stato adeguatamente commentato e trattato nei documenti di bilancio.
In altri termini, il “richiamo di informativa” non è, e non deve neppure apparire come, una comunicazione volta ad evidenziare un rilievo al bilancio oppure a supplire ad una carenza di informativa del bilancio stesso.