I riflessi della crisi economica sulle politiche di transfer pricing
di Davide De GiorgiNella determinazione e quantificazione dei “giusti” prezzi di trasferimento tra imprese consociate occorre tenere in considerazione i riflessi della crisi economica.
Sembrava un principio economico certo, quasi banale, e invece nella prassi, sovente capita che i verificatori, nella predisposizione dei rilievi da transfer pricing, non considerino la portata di questa variante. Eppure, la crisi economica, sembra destinata a farci compagnia anche nei prossimi anni. Quindi, come fare ad ignorarne gli effetti?
Sul tema è intervenuta finalmente la C.T.P. di Milano, con la sentenza n. 7198 del 14 settembre 2015.
I Giudici di prime cure specificano, da un lato, che “Le linee guida OCSE, prevedono la necessità che la scelta di comparables esterni, l’analisi e l’individuazione degli stessi deve essere operata correttamente con soggetti omogenei ed un alto grado di affinità”, e dall’altro, che “è da tener presente che la DP non ha minimamente tenuto conto della crisi che ha particolarmente colpito in modo grave il settore della grafica; questo in relazione all’indice di performance utilizzato dai verificatori”.
Ripercorrendo brevemente la disciplina, al fine di determinare e quantificare i prezzi di trasferimento in maniera più aderente possibile alla realtà economica, l’OCSE consiglia uno dei seguenti metodi, c.d. “tradizionali”:
- metodo del prezzo comparabile di libero mercato (Comparable uncontrolled price method CUP);
- metodo del prezzo di rivendita (Resale minus method);
- metodo del costo maggiorato (Cost plus method).
Nel caso in cui i metodi suddetti non possano trovare conforto nella realtà d’impresa, si prevede la possibilità di adottare dei metodi alternativi basati sull’utile derivante dalle transazioni, c.d. “reddituali” (Transactional profit methods).
Considerando che i metodi alternativi devono essere presi in considerazione solo in particolari circostanze, l’OCSE considera compatibili con il principio di libera concorrenza solo i seguenti criteri:
- il metodo della ripartizione dell’utile (Transactional profit split method – TPSM);
- il metodo del margine netto delle transazioni (Transactional net margin method – TNMM).
Su tale ultimo punto i giudici hanno ribadito che la rettifica da parte dei verificatori dei prezzi di trasferimento sulla base dei cosiddetti metodi reddituali (nel caso de qua, Transactional net margin method, c.d. “Tnmm”) richiede una valutazione approfondita dei comparables esterni, che devono essere determinati individuando soggetti aventi un elevato grado di affinità rispetto a quello verificato. In caso contrario, la ricostruzione degli importi non può ritenersi coerente in quanto priva di valore probatorio e fondata su meri indici indiziari di redditività di natura statistica.
Nel caso di specie, infatti, non è stato ritenuto coerente comparare un’attività di distribuzione con un’attività di produzione, e di guisa, risulta errata l’individuazione delle aziende comparables effettuata dai verificatori (svolgendo attività e funzioni diverse non comparabili neppure come tipologia commerciale all’attività svolta dal contribuente).
Si rammenta che nell’applicare il c.d. Tnmm, occorre, tra l’altro: i) calcolare correttamente gli indici finanziari da confrontare; ii) selezionare specifiche transazioni similari a quelle attenzionate, evitando confronti con i margini complessivi di imprese che svolgono una varietà di attività e funzioni diverse; iii) scegliere per la verifica un’impresa associata che non possieda intangibles unici, affinché sia possibile riscontrare operazioni comparabili, determinando in ultima analisi una gamma di profitti di libera concorrenza.
Infine, in tema di documentazione giustificativa della correttezza dei prezzi di trasferimento praticati, si ricorda che nell’ambito del progetto BEPS, è stato pubblicato, tra gli altri, anche l’Action 13 – Versione Finale – “Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”.
L’Action contiene nuove norme per la documentazione dei prezzi di trasferimento e un nuovo modello, destinato ad essere una summa della posizione reddituali di Gruppo, “spacchettato” per paese, al fine di migliorare la trasparenza su scala globale.
Il documento è facilmente scaricabile dal presente link: http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting-action-13-2015-final-report-9789264241480-en.htm.