I rimedi per l’omessa/tardiva presentazione del modello Unico 2015
di Luca MambrinScaduti i termini di presentazione del modello Unico 2015 (30 settembre 2015), vediamo quali sono i rimedi, anche alla luce delle recenti modifiche normative, nei casi in cui la dichiarazione non sia stata regolarmente presentata.
La dichiarazione è omessa quando:
- non è stata presentata;
- viene presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto al termine previsto.
Premesso che ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998 la dichiarazione presentata oltre il termine dei 90 giorni costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate vediamo quali sono le sanzioni applicabili.
Ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 471/1997 le sanzioni applicabili alle fattispecie di omessa presentazione delle dichiarazioni dipendono se dalla stessa è dovuta l’imposta o meno:
- nel caso in cui non siano dovute imposte la sanzione infatti varierà da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.032 (importi che possono essere aumentati fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili);
- nel caso in cui risultino imposte dovute la sanzione varierà dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte non versate (con un importo minimo di € 258).
Tra le novità contenute nel D.Lgs. n. 158/2015 vi sono anche alcune modifiche in tema di sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione, novità che, secondo l’attuale DDL Stabilità per il 2016, dovrebbero entrare in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016:
- nel caso di omessa presentazione della dichiarazione nella quale non siano dovute imposte, la sanzione potrà variare da un minimo di € 250 un massimo di € 1.000 (importi che possono essere aumentati fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili);
- nel caso invece in cui siano dovute imposte, si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 250;
- se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da € 150 ad € 500; le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Si parla invece di tardiva presentazione (quindi non di omessa) nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine ordinario.
La dichiarazione, anche se tardiva, viene considerata comunque validamente presentata, pertanto:
- se dalla dichiarazione tardiva non risulta dovuta l’imposta la sanzione applicabile varierà da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.032 (aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili);
- se dalla dichiarazione tardiva risulti un’imposta dovuta, allora, come precisato nella circolare n. 23/E/1999, dato che la dichiarazione presentata è comunque “valida”, l’eventuale omesso o carente pagamento delle imposte dichiarate configura la violazione di omesso, in tutto o in parte, versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, punibile con la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
Le sanzioni in questione possono essere ridotte attraverso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso versando:
- la sanzione ridotta pari ad 1/10 del minimo (€ 25, pari ad 1/10 di € 258) regolarizzando così la tardiva presentazione;
- la sanzione pari al 3% (1/10 del 30%) dell’imposta dovuta se il versamento avviene entro i 30 giorni (o 0,2% giornaliero se entro i 14 giorni), ovvero la sanzione pari al 3,33% (1/9 del 30%) se il versamento avviene oltre i 30 giorni ma entro i 90, regolarizzando così l’omesso versamento (oltre al pagamento dell’imposta dovuta e degli interessi legali, pari allo 0,5%).
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015, che, come detto dovrebbero entrare in vigore il 1 gennaio 2016, non avranno comunque effetto sul ravvedimento nel caso di tardiva presentazione del modello Unico 2015, che dovrà essere trasmesso entro il 29 dicembre 2015, ed entro tale data dovranno essere versare le relative sanzioni.