23 Febbraio 2021

I ruoli scaduti Imu impediscono la compensazione?

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2020, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

A fronte del descritto divieto di compensazione, lo stesso articolo 31 ha introdotto la possibilità, sempre a partire dal 1° gennaio 2011, del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, demandando le relative modalità ad un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che è stato emanato il 10 febbraio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011.

L’articolo 31, comma 1, primo periodo del D.L. 78/2010 prevede che “la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.

In caso di inosservanza del divieto imposto dall’articolo 31, comma 1, primo periodo del D.L. 78/2010 si applica una sanzione pari al 50% delle somme iscritte a ruolo per imposte e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

Tipologia di compensazione vincolata

Le compensazioni interessate dal divieto posto dall’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 sono quelle c.d. orizzontali, effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 241/1997, secondo il quale i contribuenti hanno la possibilità di effettuare i versamenti mediante compensazione, nel modello F24, tra i crediti e i debiti risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dalle denunce periodiche contributive, nei confronti dei diversi enti impositori (es. Stato, Enti Locali, Inps, Inail).

Crediti interessati dalla disposizione

Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 i crediti che non possono essere compensati orizzontalmente in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori sono quelli relativi ad imposte di tipo erariale.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con le circolari 4/E/2011 e 13/E/2011, nel novero dei tributi erariali rientrano:

  • le imposte dirette e relative addizionali;
  • le ritenute alla fonte;
  • l’Iva;
  • l’Irap;
  • le altre imposte indirette.

Viceversa, i crediti relativi a:

  • contributi previdenziali;
  • tributi locali;
  • crediti d’imposta di natura agevolativa

possono essere compensati orizzontalmente senza aver riguardo dell’ammontare dei ruoli scaduti relativi ad imposte di tipo erariale.

Debiti che impediscono la compensazione

I debiti che impediscono le compensazioni orizzontali sono quelli relativi alle imposte erariali, pertanto, come già visto per i crediti, occorre considerare i debiti relativi:

  • alle imposte dirette e relative addizionali;
  • alle ritenute alla fonte;
  • all’Iva;
  • all’Irap;
  • alle altre imposte indirette (tra cui è compresa anche l’imposta di registro).

Oltre ai debiti la norma stabilisce che precludono la compensazione anche i ruoli relativi agli importi accessori, quali:

  • sanzioni amministrative;
  • interessi;
  • aggi;
  • interessi di mora;
  • altre spese collegate al ruolo (spese di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all’agente della riscossione).

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, avallando la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente istante, ha chiarito che i ruoli Imu, in quanto non relativi ad un’imposta erariale, se scaduti e di importo superiore a 1.500 euro non rientrano nel novero dei ruoli che inibiscono le compensazioni orizzontali ai sensi dell’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 (risposta ad istanza di interpello n. 385/E/2020).

Il caso prospettato dal contribuente è il seguente: la società Alfa s.r.l. in liquidazione in data 30 giugno 2020 presenta telematicamente la dichiarazione Iva 2020 (comprensiva di visto di conformità) da cui emerge un credito che nelle intenzioni dell’istante dovrebbe essere utilizzato per compensare orizzontalmente i debiti relativi alle ritenute a titolo di acconto operate sui redditi di lavoro autonomo erogati.

Tuttavia, pendono a carico della società Alfa s.r.l. in liquidazione debiti Imu iscritti a ruolo a titolo provvisorio per importi superiori ad euro 1.500. L’iscrizione è stata effettuata a titolo provvisorio in quanto è in essere un contenzioso fiscale in relazione a tali ruoli.

Nel contesto sopra descritto, la società istante ritiene di poter procedere ad utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva, in quanto i ruoli scaduti non sono riferiti ad un’imposta erariale come prevede l’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 ma ad un tributo locale.

L’Amministrazione finanziaria accoglie la soluzione interpretativa fornita dalla società istante sottolineando come la riserva del gettito dell’Imu a favore dello Stato non incide sulla natura del tributo, che rimane comunale, come del resto già affermato nella Risoluzione n. 2/DF del 2012.