I servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici
di Marco PeiroloIn un precedente intervento si è dato conto dell’esonero, con effetto dal 1° gennaio 2015, dagli obblighi di emissione della fattura e di rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti italiani che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
In considerazione del luogo impositivo delle predette operazioni, agganciato al Paese del committente anche nei rapporti “B2C” (business to consumer), assume importanza individuare le prestazioni che possono qualificarsi come servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.
Il Reg. UE n. 1042/2013, nel modificare il Reg. UE n. 282/2011 con efficacia dal 1° gennaio 2015, ha introdotto i nuovi artt. 6-bis e 6-ter, che contengono, rispettivamente, gli elenchi in positivo e gli elenchi in negativo dei servizi di telecomunicazione e dei servizi di teleradiodiffusione. Lo stesso Reg. UE n. 1042/2013 ha riformulato l’art. 7 del Reg. n. 282/2011, che già elencava – seppure in modo non esaustivo – i “servizi prestati tramite mezzi elettronici” di cui alla Direttiva n. 2006/112/CE, escludendo dalla categoria dei servizi elettronici:
- la prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
- la prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.
L’art. 24, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE qualifica come servizi di telecomunicazione quelli aventi per oggetto la trasmissione, l’emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione dell’accesso a reti di informazione globali. In via esemplificativa, il nuovo art. 6-bis del Reg. UE n. 282/2011 dispone che costituiscono servizi di telecomunicazione:
- i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di videofonia);
- i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (Voice over Internet Protocol – VoIP);
- i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione chiamata;
- i servizi di radioavviso;
- i servizi di audiotext;
- fax, telegrafo e telex;
- accesso a Internet e al World Wide Web;
- connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore.
I servizi di teleradiodiffusione, invece, sono definiti dal novellato art. 6-ter, par. 1, del Reg. UE n. 282/2011, come quelli consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l’ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto. Tra i servizi di teleradiodiffusione così definiti rientrano, in particolare:
- i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva;
- i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.
Non costituiscono, invece, servizi di teleradiodiffusione:
- la fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;
- il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;
- l’affitto e il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla ricezione di un servizio di teleradiodiffusione;
- i programmi radiofonici o televisivi distribuiti via Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), a meno che tali programmi siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.
Infine, riguardo ai servizi prestati per via elettronica, l’art. 7, par. 1, del Reg. UE n. 282/2011 stabilisce che gli stessi sono forniti attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. In questa categoria rientrano, in particolare:
- la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
- i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
- i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
- le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);
- i servizi elencati nell’allegato I allo stesso Reg. UE n. 282/2011.
Non costituiscono, invece, servizi elettronici:
- i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
- i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
- il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
- i CD e le audiocassette;
- le videocassette e i DVD;
- i giochi su CD-ROM;
- i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
- i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
- i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;
- i servizi di conservazione dei dati off line;
- i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
- i servizi di helpdesk telefonico;
- i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
- i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
- la prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
- la prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.
Come indicato dal 3° “considerando” del Reg. UE n. 1042/2013, gli elenchi in positivo e in negativo dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici sono stati introdotti ai fini di maggiore chiarezza, ma gli stessi non devono intendersi né come esaustivi, né come definitivi, anche perché l’evoluzione tecnologica è tale da richiedere, nel tempo, aggiornamenti dei suddetti elenchi laddove dovessero nascere nuovi servizi e riconducibili ai settori in esame.