14 Maggio 2016

I servizi di telefonia: casi di esclusione Iva ex articolo 74

di Fabio Pauselli
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L’articolo 74, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, disciplina le particolari modalità di applicazione dell’Iva nel settore delle telecomunicazioni secondo il cosiddetto sistema monofase. Tale regime speciale, come noto, è diretto a semplificare l’applicazione dell’imposta, prevedendone l’assolvimento in capo al solo soggetto che si trova “a monte” della catena produttiva-distributiva, sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto o del corrispettivo dovuto dall’utente, con la conseguenza che le successive operazioni sono considerate fuori del campo di applicazione dell’Iva.

Il suddetto articolo, così come modificato dalla Legge Finanziaria per il 2008, prevede che “per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica” l’imposta sia assolta “dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico”.

Dalla lettura della norma emerge chiaramente come, al fine dell’applicazione del regime monofase nel settore della telefonia, debbano sussistere due requisiti. Il primo è un requisito di tipo soggettivo: in sostanza chi presta il servizio di telecomunicazioni deve essere il titolare della concessione o autorizzazione, a nulla rilevando la residenza di tale soggetto. A tal fine, la circolare n. 25/E/2008 ha avuto modo di precisare che il regime monofase si applica quando la vendita e la distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici viene effettuata da parte di soggetti non residenti tramite stabile organizzazione, rappresentante fiscale o per mezzo di identificazione diretta ex articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972. Tale disposizione si applica, altresì, qualora i mezzi tecnici acquistati presso soggetti non residenti siano commercializzati o distribuiti in Italia da commissionari, intermediari in genere ovvero da soggetti terzi.

Il secondo requisito è di tipo oggettivo: il servizio deve essere reso mediante un mezzo tecnico idoneo alla fornitura del servizio stesso, intendendosi con ciò tutte quelle operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l’utilizzazione degli apparati di telecomunicazione fissa o mobile da parte degli utenti. In questo modo il regime monofase trova applicazione non solo nell’ipotesi in cui i soggetti titolari della concessione provvedono direttamente alla cessione e/o distribuzione dei mezzi tecnici sul mercato, ma anche quando detti soggetti, ad esempio, si limitano a generare ed attivare dei PIN abbinando loro una certa quantità di minuti di traffico telefonico. La circolare n. 25/E, ha avuto modo di chiarire che le SIM necessarie al funzionamento dei terminali, solitamente commercializzate unitamente a questi ultimi, subiscono un trattamento fiscale diverso a seconda che siano destinate a un traffico telefonico in “abbonamento prepagato” piuttosto che a un traffico telefonico in “abbonamento al consumo”.  In particolare, il regime monofase e gli adempimenti ad esso connessi trova applicazione nelle SIM destinate al traffico telefonico in abbonamento prepagato; viceversa, le SIM destinate al traffico telefonico in “abbonamento al consumo” restano escluse dal regime monofase (e soggette al regime ordinario), in considerazione del fatto che, in tale ipotesi, il rapporto che si instaura tra l’utente dei servizi telefonici e il gestore telefonico titolare della concessione è univoco, non sussistendo ulteriori intermediari commerciali.

Peraltro, per far sì che il regime monofase trovi applicazione, il soggetto titolare della concessione o autorizzazione deve conoscere il corrispettivo dovuto dall’utente finale. Nei casi di cui alla lettera d) del 1° comma dell’articolo 74, tuttavia, lo stesso trova applicazione anche quando detto corrispettivo non sia ancora determinato. In tal caso l’imposta dovrà essere calcolata sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico di un quantitativo di traffico telefonico messo a disposizione, generalmente, secondo tagli prefissati.

Nella pratica si riscontra che, nelle fatture emesse dagli operatori telefonici per i servizi prestati in prepagato, queste riportino l’Iva al 22% con annotazione che trattasi di Iva assolta alla fonte ex articolo 74, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972. Tale modus operandi potrebbe indurre a considerare l’importo detraibile, nonostante la norma, come ampiamente visto, ne sancisca l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva in forza del regime monofase.

La prassi seguita dagli operatori telefonici, come ha avuto modo di specificare la stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 140/E/2004, è dettata dal disposto dell’articolo 4, comma 1, del D.M. n. 366/2000, il quale prevede che, per le operazioni ex articolo 74, comma 1, lett. d), del D.P.R. 633/1972, nei documenti fiscali, l’Iva non debba essere indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti o professioni utilizzatori del servizio.  Dal tenore letterale della norma si evince, quindi, che l’indicazione separata dell’imposta può essere effettuata solo dal titolare della concessione, previa richiesta della fattura da parte degli utilizzatori del servizio – soggetti passivi Iva (imprese ed esercenti arti e professioni); in tutte le altre ipotesi, invece, l’imposta non dovrà essere indicata.