I sindacati di voto
di EVOLUTIONI sindacati di voto sono patti parasociali finalizzati a stabilizzare il governo della società, obbligando i soci-sottoscrittori ad esercitare il diritto di voto nel modo deciso dal sindacato.
Secondo la sentenza n. 14865/2001 della Corte di Cassazione, “I patti parasociali e, in particolare i cosiddetti sindacati di voto sono, nella loro varia tipologia (che non ne consente, allo stato, la riconduzione ad uno schema tipico unitario) accordi atipici volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi (su vari oggetti) il loro diritto di voto in assemblea (non dissimilmente dall’accordo, ad esempio, sul contenuto del voto che preventivamente intervenga tra più comproprietari delle medesime azioni, ex articolo 2347 cod. civ.).
Il vincolo, che da tali patti discende, opera, pertanto, su un terreno esterno a quello della organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere parasociale), per cui non può dirsi, senza confondere i due diversi piani del rapporto parasociale e del rapporto sociale; né che al socio, stipulante un tal patto, sia in alcun modo impedito di determinarsi all’esercizio del voto in assemblea come meglio creda, né, quindi, che il patto stesso ponga in discussione il funzionamento dell’organo assembleare.”
I sindacati di voto possono prevedere:
- l’impegno dei soci-sottoscrittori a votare nel rispetto del patto nelle votazioni assembleari o nelle votazioni di un altro organo collegiale della società;
- l’impegno dei soci-sottoscrittori a votare nel rispetto del patto in alcune assemblee, in tutte le assemblee, o in tutte le assemblee riguardanti un determinato oggetto;
- l’impegno dei soci-sottoscrittori ad esprimere un voto nel rispetto del patto per tutte le azioni loro possedute o solo per alcune azioni;
- l’istituzione di un organo collegiale che determini di volta in volta il voto da esprimere da parte dei soci-sottoscrittori (sindacati con organi). A sua volta, l’organo collegiale può deliberare a maggioranza o all’unanimità, e, se non è raggiunto il quorum, la decisione di voto può essere lasciata al socio stesso o a un terzo (arbitro);
- il rilascio di una delega ad un rappresentate comune (c.d. “direttore del patto”), che esprimerà un voto valido per tutte le azioni dei soci-sottoscrittori del patto;
- l’intestazione fiduciaria delle azioni ad un terzo o ad una società fiduciaria, con espressa previsione delle modalità di voto.
Nella seguente tabella sono elencate le diverse possibili fattispecie di sindacato di voto.
Singole fattispecie: |
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Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:
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