I soggetti interessati alla “flat tax incrementale”
di Laura MazzolaLa Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un regime agevolato opzionale, anche detto “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, applicabile limitatamente all’anno di imposta 2023.
Tale tassa piatta sostituisce l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle relative addizionali regionale e comunale.
La disposizione normativa, di cui all’articolo 1, comma 55, prima parte, L. 197/2022, afferma che: “Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali […]”.
Ne deriva che possono avvalersi del regime della “flat tax incrementale”:
- le persone fisiche che esercitano attività di impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 Tuir, a prescindere dal regime contabile adottato, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario;
- le persone fisiche che esercitano arti o professioni, titolari di reddito di cui all’articolo 53, comma 1, Tuir.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 18/E/2023, ha chiarito che, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma:
- per le persone fisiche esercenti attività d’impresa non risulta sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa, ma devono essere presi in considerazione i redditi indicati nei quadri RF (reddito di impresa in contabilità ordinaria) e RG (reddito di impresa in contabilità semplificata) del modello Redditi PF;
- per le persone fisiche esercenti arti o professioni non risulta sufficiente la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo, ma devono essere presi in considerazione i redditi indicati nel quadro RE del modello Redditi PF;
- per gli imprenditori agricoli, che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 5, e 56-bis Tuir, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti, devono essere presi in considerazione i redditi indicati quadro RD (reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole) del modello Redditi PF.
Si evidenzia che, come dettato dalla disposizione in analisi, la “flat tax incrementale” non può essere invocata dai contribuenti che “applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Tuttavia, come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 18/E/2023, il contribuente, che decade dal regime forfetario in corso d’anno, può accedere al regime agevolativo al ricorrere dei requisiti previsti dalla norma introduttiva, ossia laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro.
Inoltre, la “flat tax incrementale” può essere anche applicata dai contribuenti che, nel triennio di osservazione 2020-2022, hanno esercitato l’attività in forma individuale fruendo del regime forfetario.
In tale caso, il reddito da prendere in considerazione, al fine di effettuare il confronto con l’anno 2023, è quello determinato con i criteri forfetari e rinvenibile all’interno del quadro LM del modello Redditi PF.
Si evidenzia, inoltre, che non sussiste alcuna preclusione all’applicazione della tassa piatta, nemmeno per il contribuente che abbia iniziato la propria attività all’interno del periodo di monitoraggio (2020-2022).
Occorre, però, effettuare una doppia verifica:
- il contribuente deve aver svolto, almeno per un intero anno, l’attività nel triennio 2020-2022;
- nell’ipotesi di inizio dell’attività in corso d’anno, il reddito deve essere ragguagliato ad anno.
Infine, si rileva che, in forza della natura di impresa individuale, rientrano nel regime della “flat tax incrementale” sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.