20 Febbraio 2016

I super ammortamenti nel modello Unico SC 2016

di Federica Furlani
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La Legge di stabilità 2016 – L. 208/2015 – ha introdotto una disposizione “a termine” con lo scopo di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso un incremento del valore fiscale del bene, beneficiabile tramite i relativi ammortamenti, se il bene è acquisito in proprietà, ovvero tramite i canoni di competenza, se il bene viene acquisito tramite leasing.

Gli investimenti devono riguardare beni strumentali, escludendo pertanto beni merce e materiali di consumo, che devono essere “nuovi”, requisito soddisfatto se il bene viene acquistato dal produttore, o da soggetto diverso ma non deve essere stato utilizzato da parte del cedente o da altro soggetto.

Vi sono inoltre delle esclusioni specifiche:

  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni risultanti dalla  tabella allegata alla legge di stabilità 2016.

L’agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing.

Per quanto riguarda gli investimenti in veicoli nuovi, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l’aumento nella medesima misura dei limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e  dei  canoni  di  locazione finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma  1,  lettera  b), Tuir (ad esempio, il costo fiscalmente riconosciuto di un’autovettura passa da 18.075,99 € a 25.306,39 €).

Gli investimenti oggetto dell’intervento devono essere effettuati entro una specifica finestra temporale: l’agevolazione compete per i beni acquisiti nell’intervallo temporale che va dal 15.10.2015 al 31.12.2016.

Di conseguenza, l’agevolazione trova già spazio nel calcolo dell’Ires/Irpef (l’agevolazione non compete ai fini Irap) relativa al periodo di imposta 2015 e ha già trovato la sua specifica collocazione nell’ambito del modello Unico.

In particolare, la variazione in diminuzione relativa al maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria sugli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, andrà indicata:

  • nel modello Unico SC 2016, nel rigo RF 55 con il codice 50;
  • nel modello Unico PF e SP, nel rigo RF55 con il codice 50 o nel rigo RE7 (colonna 1 e 2) o nel rigo RG 22 con il codice 27.

Ipotizziamo la società Alfa Srl che ha acquistato un bene strumentale nuovo il 31/10/2015 al costo di 200 e che ha imputato a bilancio il relativo ammortamento pari a 20. Il costo deducibile ai fini dell’ammortamento sarà pari a 280 che con aliquota di ammortamento pari al 20% (ridotta a metà per il primo esercizio) comporta un ammortamento 2015 deducibile pari a 28, anziché 20. Negli anni successivi a fronte di un ammortamento civilistico pari a 40, potranno essere dedotte quote pari a 56.

Il modello Unico SC 2016 sarà così compilato:

rf55.png

Ricordiamo che la maggiorazione del 40% non influenza:

  • il calcolo di eventuali minus/plusvalenze, che saranno pertanto calcolate come se l’agevolazione non fosse esistita;
  • il limite di deducibilità delle spese di manutenzione (plafond del 5%);
  • il calcolo della sopravvenienza attiva derivante dalla cessione del contratto di leasing che seguirà le consuete regole dell’art. 88 TUIR.