I termini per l’accertamento
di Federica FurlaniGli avvisi di accertamento, con riferimento alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva, devono essere notificati ai contribuenti, a pena di decadenza, entro specifici termini previsti dagli articoli 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972.
Tali termini sono strettamente correlati all’anno di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta oggetto di accertamento o all’eventuale sua mancata presentazione.
Si ricorda che la Legge di Bilancio per il 2016 (L. 208/2015) ha modificato i termini di accertamento relativi ai periodi d’imposta dal 2016 in avanti.
Di conseguenza, fino ai periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31.12.2016, continuano ad operare i vecchi termini che sono fissati:
- al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.
Di conseguenza, entro il 31 dicembre 2019 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, gli avvisi di accertamento relativi:
- all’anno d’imposta 2014, in caso di presentazione nel corso del 2015 della dichiarazione Irpef/Ires/Irap/ Iva 2015;
- all’anno di imposta 2013, in caso di dichiarazione Irpef/Ires/Irap/ Iva omessa.
Con riferimento, invece, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 e a quelli successivi, i nuovi termini decadenziali sono fissati:
- al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.
Di conseguenza, un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2016 dovrà essere notificato entro il 31.12.2022 se la relativa dichiarazione è stata presentata; nel caso di dichiarazione omessa entro il 31.12.2024.
È bene notare che in caso di dichiarazione integrativa (articolo 2 D.P.R. 322/1998), i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi/Irap/Iva decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, anche se solo limitatamente agli elementi oggetto della rettifica.
Accanto alla regola generale sopra esposta, vi sono una serie di disposizioni che modificano i termini di decadenza.
In particolare, è previsto un regime premiale per i soggetti:
- congrui, anche per effetto dell’adeguamento, e coerenti rispetto gli studi di settore e che hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore stessi, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e che rientrano nelle categorie di contribuenti individuate annualmente da apposito provvedimento direttoriale. In tal caso, i termini per l’accertamento imposte sui redditi/Irap/Iva sono ridotti di un anno. Di conseguenza, i contribuenti individuati con il provvedimento Agenzia delle Entrate del 9.06.2015 n. 78324, congrui e coerenti per il periodo di imposta 2014, hanno visto fissato il termine di decadenza del citato periodo d’imposta al 31.12.2018.
- che, a decorrere dal 2018, abbiano raggiunto un livello di affidabilità fiscale (Isa) pari a 8 e abbiano compilato in maniera fedele il relativo modello Isa. Anche in tal caso i termini per l’accertamento imposte sui redditi/Irap/Iva sono ridotti di un anno.
Inoltre, fino alle dichiarazioni relative all’anno 2015 presentate nel 2016, i termini di decadenza sono raddoppiati nel caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia per un reato fiscale rientrante nel D.Lgs. 74/2000 (es. falsa fatturazione).
Termini raddoppiati anche nel caso di violazioni relative alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, per attività detenute all’estero in paradisi fiscali (Paesi black list).
Da ultimo è bene evidenziare che, ai fini del rispetto del termine decadenziale, la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore. Di conseguenza se, con riferimento al periodo di imposta 2014, un contribuente riceve l’avviso di accertamento il 7 gennaio 2020, si deve ritenere valido e consegnato nei termini se l’Agenzia ha consegnato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale il provvedimento entro il 31 dicembre 2019.