2 Luglio 2021

I titolari effettivi del trust al nodo del quadro RW

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Il trust residente in Italia, in qualità di ente non commerciale, è tenuto a compilare il quadro RW in relazione agli investimenti di natura finanziaria e patrimoniale detenuti all’estero.

Sotto questo profilo non vi sono particolarità da segnalare, trattandosi di un adempimento ormai di lunga data, se non il fatto che, a partire dal 2020, anche i soggetti diversi dalle persone fisiche sono tenuti al pagamento di Ivie e Ivafe, essendo invece esclusi fino al 2019.

Più complessa è la posizione dei titolari effettivi che, a partire da Unico 2014 per il 2013, sono altrettanto tenuti a segnalare il trust nel quadro RW.

L’adempimento, tuttavia, non appariva eccessivamente gravoso in una fase iniziale atteso che i beneficiari, peraltro del fondo e non del reddito, dovevano essere titolari di una quota di almeno il 25% del fondo. Nessuna titolarità effettiva era individuabile in capo al disponente o al guardiano.

La circolare 38/E/2013, inoltre, aveva dato una interpretazione volta alla semplificazione, da un lato escludendo l’obbligo per i beneficiari titolari di una posizione contingent, dall’altro prevedendo che la compilazione da parte dei beneficiari liberava il trustee dall’onere di una analoga compilazione.

Questo mondo, tuttavia, è durato sino al Modello Redditi 2017 per il 2016. Il D.Lgs. 90/2017, infatti, ha allargato la platea dei titolari effettivi includendo il fondatore (in linea di massima il disponente), il trustee, il guardiano e i beneficiari.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema in diverse occasioni semplificando la vita al contribuente, seguendo il principio secondo cui non vi è piena assimilazione tra il concetto di titolare effettivo ai fini antiriciclaggio e il concetto di titolare effettivo ai fini del monitoraggio fiscale.

Tale assunto ha permesso di escludere dall’adempimento il trustee con la risoluzione 53/E/2019, ed il guardiano con la risposta ad interpello n. 506 del 30.10.2020.

La risoluzione 53/E/2019, invero, aveva ad oggetto gli amministratori di una fondazione ma le conclusioni possono essere estese anche al trustee. Ovviamente, se il trust è residente, il trustee dovrà preoccuparsi di monitorare gli investimenti nel modello Redditi Enti non commerciali del trust.

Rimangono soggetti all’adempimento il disponente ed i beneficiari.

Il problema è che in questi casi si possono creare delle comunicazioni ridondanti.

Le stesse informazioni, infatti, se i soggetti coinvolti sono tutti residenti, verranno trasmesse dal disponente, dal trust e da tutti i beneficiari.

In relazione a questi ultimi è venuta meno la soglia della partecipazione del 25% al fondo in trust.

Non possiamo inoltre trascurare che alcuni beneficiari potrebbero non essere informati della loro posizione oppure, pur essendo informati, non possono vantare un diritto dal trustee ad avere le informazioni sul patrimonio del trust utili per la compilazione del quadro RW.

Servirebbe un ulteriore intervento di prassi che possa essere condiviso dagli operatori che preveda una razionalizzazione delle informazioni trasmesse, ad esempio prevedendo che se il trust residente o i beneficiari residenti provvedono al monitoraggio, gli altri soggetti sono esonerati dall’adempimento.