20 Dicembre 2024

I trasferimenti di fabbricati tra obbligo e opzione Iva

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Secondo quanto previsto nell’articolo 10, D.P.R. 633/1972, la cessione di fabbricati è soggetta al regime di esenzione Iva, fatte salve numerose deroghe al verificarsi delle quali il trasferimento è imponibile ad Iva. Più nel dettaglio, le deroghe all’applicazione del regime di esenzione possono essere suddivise in tre grandi gruppi:

  • il primo riguarda le cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori;
  • il secondo comprende le cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) effettuate dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati decorsi oltre 5 anni dall’ultimazione dei lavori;
  • il terzo riguarda i trasferimenti di fabbricati (abitativi e strumentali) poste in essere dalle imprese che non li hanno costruiti o ristrutturati.
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