L’articolo 2 D.L. 157/2020 – c.d. Ristori quater – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020, ha previsto la sospensione di alcuni versamenti fiscali/previdenziali da effettuare in via ordinaria nel mese di dicembre 2020, per determinate categorie di contribuenti e al verificarsi di determinate condizioni.
I versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2020 oggetto di “sospensione” sono:
Iva periodica per i contribuenti mensili relativa al mese di novembre 2020 (scadenza fissata al 16.12.2020);
acconto IVA 2020 (scadenza il 28.12.2020 in quanto il 27.12.2020 è festivo);
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef scadenza fissata al 16.12.2020);
contributi previdenziali e assistenziali (scadenza fissata al 16.12.2020).
I citati versamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
in un’unica soluzione entro il 16.03.2021;
con il pagamento di quattro rate mensili di pari importo, versando la prima rata il 16.03.2021.
I soggetti che potranno fruire della sospensione dei citati versamenti sono coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione:
indipendentemente dalla loro localizzazione se rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 (2019 per i soggetti solari), di ricavi o compensi pari o inferiore a 50 milioni di euro;
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
indipendentemente dalla loro localizzazione, senza la necessità di dover rispettare le condizioni precedentemente indicate, se esercenti le attività sospese per effetto di quanto previsto dall’articolo 1 D.P.C.M. 03.11.2020;
ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020;
ai soggetti rientranti nei settori economici indicati nell’Allegato 2 al D.L. 149/2020 ovvero ai soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020;
ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.
Il Ministro della salute della Salute, con ordinanza del 26.11.2020, ha stabilito la seguente suddivisione:
zona arancione: Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria, e Sicilia;
zona rossa: Valle d’Aosta, Lombardia, Calabria, Piemonte, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia autonoma di Bolzano.
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Buongiorno. Mi permetto di segnalare un punto poco chiaro dell’articolo; viene scritto infatti che la sospensione dei versamenti opera per i soggetti “con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come da ultimo individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26/11/2020”: da come è impostata la frase sembra che la sospensione scatti in automatico per tutti i soggetti con sede in zona arancione o rossa, mentre il decreto fa riferimento ai soggetti esercenti attività di ristorazione ubicati in tali zone. Grazie per l’attenzione, cordiali saluti.
Credo che il domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse” non sia un elemento sufficiente per poter usufruire della sospensione dei versamenti.
Buongiorno, La ringraziamo per la Sua preziosa segnalazione. Comunichiamo che l’articolo è stato modificato nel punto indicato, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento.
3 Dicembre 2020 a 9:08
Buongiorno.
Mi permetto di segnalare un punto poco chiaro dell’articolo; viene scritto infatti che la sospensione dei versamenti opera per i soggetti “con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come da ultimo individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26/11/2020”: da come è impostata la frase sembra che la sospensione scatti in automatico per tutti i soggetti con sede in zona arancione o rossa, mentre il decreto fa riferimento ai soggetti esercenti attività di ristorazione ubicati in tali zone.
Grazie per l’attenzione, cordiali saluti.
3 Dicembre 2020 a 10:56
Credo che il domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse” non sia un elemento sufficiente per poter usufruire della sospensione dei versamenti.
3 Dicembre 2020 a 13:52
Buongiorno,
La ringraziamo per la Sua preziosa segnalazione.
Comunichiamo che l’articolo è stato modificato nel punto indicato, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento.