20 Gennaio 2021

I versamenti sospesi per Covid bloccano il credito Iva annuale

di Fabio Garrini
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Il rigo VA16, introdotto nella dichiarazione Iva 2021 (si veda il contributo pubblicato in data odierna a commento delle novità del modello) sembra essere un quadro solo di monitoraggio, senza effetti pratici; nel quadro VL, quello deputato alla liquidazione dell’imposta annua, non vi è infatti alcun richiamo ai versamenti sospesi per effetto delle disposizioni di contenimento della pandemia.

Il risultato di ciò è che tali versamenti rinviati vengono considerati alla stregua di veri e propri omessi versamenti, che potrebbero pregiudicare la possibilità di utilizzare (in tutto o in parte) il credito che scaturisce dal modello di dichiarazione Iva.

 

I versamenti Iva e il credito annuale

Negli ultimi anni, il quadro VL ha mutato significativamente le proprie regole di funzionamento. In particolare, il rigo la cui compilazione risulta cruciale è il VL 30:

  • nel campo 2 va indicato l’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta (derivante dalle singole liquidazioni periodiche, oltre che l’importo dell’acconto Iva);
  • in colonna 3, 4 e 5 va indicato l’importo dell’imposta relativa al 2020 versata sino al momento della presentazione della dichiarazione, in maniera spontanea alle specifiche scadenze (anche tramite ravvedimento), a seguito di comunicazioni di irregolarità ex articolo 54-bis scaturenti dalla liquidazione dalle Li.Pe. presentate (versamenti con codice 9001, al netto di sanzioni ed interessi), nonché a seguito della notifica di cartelle di pagamento.

In colonna 1 va indicato l’importo maggiore tra l’imposta dovuta e l’imposta versata.

In relazione al credito annuale, le istruzioni alla compilazione VL 33 (Iva a credito) affermano che “Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati.”

Conseguentemente, se l’imposta dovuta in relazione alle liquidazioni periodiche risulta essere stata interamente versata, il credito manifestato nel rigo VL33 sarà pari all’effettivo credito maturato in dichiarazione (ad esempio, per un trimestrale sarà pari al credito del quarto trimestre, se non vi sono altri effetti correttivi della detrazione, quali cambio di pro-rata e rettifica), mentre se tale imposta non è stata versata (in tutto o in parte) detto credito sarà ridotto in maniera corrispondente.

Come noto, secondo le indicazioni già fornite nell’istanza di interpello n. 449 del 30.10.2019, il credito annuale “bloccato” a seguito di tali omessi versamenti tornerà disponibile in sede di compilazione delle dichiarazioni Iva delle prossime annualità, tramite la compilazione del quadro VQ, dopo il versamento dell’imposta relativa al periodo d’imposta 2020 per ottemperare alle richieste recate da avvisi di irregolarità ovvero da cartelle di pagamento.

Questo funzionamento era già previsto nel modello dello scorso anno; il Modello Iva 2021 è però caratterizzato dalle conseguenze delle sospensioni “da Covid”.

 

Le sospensioni “da Covid”

Tra i versamenti sospesi ad opera della variegata disciplina Covid vi sono anche quelli relativi all’Iva: nel Modello Iva 2021 è stato approntato il rigo VA16, allo scopo di monitorare tali versamenti non effettuati. In relazione a ciascuna ipotesi di differimento occorre indicare l’importo non versato, unitamente ad un codice che individua la disposizione che ha consentito tale rinvio.

L’aspetto che lascia maggiormente perplessi riguarda il mancato richiamo di tali importi nel quadro VL, con la conseguenza che i versamenti non effettuati in dipendenza di un legittimo rinvio disposto dal Legislatore e beneficiato dal contribuente, se tale imposta non risulta ancora versata (altrettanto legittimamente) al momento della presentazione della dichiarazione Iva, sono del tutto equiparati a versamenti non effettuati in violazione degli obblighi di legge.

Si tratta di una impostazione non condivisibile, posto che i versamenti periodici non effettuati in applicazione di legittimi rinvii non dovrebbero comportare la compressione al diritto di utilizzare un credito scaturente dal modello dichiarativo.

Oltretutto, occorre chiedersi quale sia il corretto comportamento da tenere, a livello di compilazione del modello dichiarativo, a fronte dei versamenti di competenza del 2020 che saranno effettuati nel corso del 2021 a seguito dell’esaurirsi delle sospensioni Covid.

In particolare, come si potrà recuperare il credito annuale 2020 inibito?

  • una prima ipotesi imporrebbe la necessità di attendere la dichiarazione Iva 2022, inserendo tali importi nel quadro VQ del prossimo modello dichiarativo, con la conseguenza che il credito annuale 2020 sarà utilizzabile solo nel corso del 2022; tale soluzione desta perplessità di ordine sistematico in quanto il quadro VQ è destinato (nella logica attuale) ad accogliere i versamenti non spontanei (ossia per ottemperare alle richieste di avvisi di irregolarità ovvero di cartelle);
  • trattandosi comunque di versamenti spontanei questi dovrebbero confluire nella colonna 3 del rigo VL30, con la conseguenza che i versamenti effettuati successivamente alla presentazione del modello dichiarativo porterebbero alla necessità di presentare una dichiarazione Iva 2021 integrativa.

Attualissimo il vecchio adagio: oltre al danno, la beffa.

Viene da chiedersi se questa articolazione sia voluta, ovvero sia conseguenza di una dimenticanza nella redazione dei modelli dichiarativi, per la quale auspicare una rettifica.