30 Marzo 2015

I vizi della cartella di pagamento: cosa controllare

di Leonardo Pietrobon
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Al momento dell’amara ricezione di una cartella di pagamento, nella maggior parte dei casi, la nostra attenzione è subito catturata dall’individuazione dell’importo richiesto a pagamento, dedicando lo sguardo successivo alla fonte di tale richiesta e trascurando moltissimi altri aspetti di fondamentale importanza, per capire la legittimità della pretesa dell’Agente per la Riscossione competente.

La nullità, per intero o in misura parziale, della cartella di pagamento è stabilita dalla Commissione Tributaria competente, in base alle disposizioni dall’articolo 19 del D. Lgs. n. 546/92, ma il passo precedente alla richiesta circa la dichiarazione di nullità è un’attenta analisi circa la sussistenza o meno dei c.d. “vizi propri” della cartella stessa. L’impugnabilità dell’atto di riscossione – cartella di pagamento – è, ove lo stesso sia proceduto da accertamento, limitato alla sola sussistenza dei citati vizi, in virtù del principio di autonomia dei provvedimenti impugnabili, per cui i vizi sollevabili sono costituiti perlopiù da vizi di legittimità.

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