Identificati in Italia senza obbligo di fattura elettronica
di Francesco ZuechSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariPer le operazioni effettuate nei confronti di soggetti identificati ai fini Iva in Italia, nonché per quelle ricevute dagli stessi, non sussiste alcun obbligo di documentazione con fattura elettronica.
È quanto emerge dalle ultime Faq fornite dall’Agenzia delle entrate che correggono il “tiro” rispetto a quanto affermato in precedenza, e che in queste pagine era stato evidenziato
Ma andiamo con ordine, ricordando in primo luogo che l’obbligo di certificare le operazioni con fattura elettronica riguarda solamente quelle intercorse tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e tale aspetto è stato confermato anche per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 15 D.L. 119/2018 che (in linea con l’autorizzazione comunitaria di aprile) ha eliminato gli identificati dall’ambito soggettivo originariamente previsto dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 (e già corretto dalla circolare AdE 13/E/2018 che aveva già escluso le operazioni effettuate da e con soggetti meramente identificati ai fini Iva in Italia).
Prima di analizzare il contenuto della risposta dell’Agenzia, è bene ricordare due aspetti:
- un soggetto passivo residente in altro Stato può identificarsi in Italia alternativamente con la nomina di un rappresentante fiscale, ovvero direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter D.P.R. 633/1972 (possibilità quest’ultima ad appannaggio dei soli soggetti passivi in altro Paese Ue);
- le operazioni con controparti non residenti (e come tali escluse dall’obbligo di certificazione con fattura elettronica) devono essere comunicate mensilmente all’Amministrazione finanziaria (cd. “esterometro”).
Nella nuova risposta l’Agenzia si occupa in primo luogo di precisare che per le operazioni effettuate da soggetti passivi Iva nazionali nei confronti di soggetti non residenti ma identificati in Italia l’operatore ha due alternative:
- emettere una fattura “tradizionale” (cartacea) ed inserire l’operazione nella citata comunicazione mensile;
- emettere una fattura elettronica (inserendo il valore “0000000” nel campo Codice destinatario, salvo che il cliente non comunichi alla controparte la PEC o il codice destinatario), evitando in tal modo l’inclusione di tali operazioni nell’esterometro.
Pertanto, il soggetto passivo nazionale (al fine di distinguere fra obbligo e facoltà) deve differenziare le controparti con cui procede ad effettuare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nelle seguenti categorie:
- soggetti residenti nel territorio dello Stato, nel cui ambito si comprendono le società (di persone e di capitali) aventi la sede legale in Italia, nonché le imprese individuali residenti nel nostro Paese e le persone fisiche. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di tali soggetti, la fattura deve essere sempre emessa in formato elettronico ed inviata tramite il Sdi;
- soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma ivi stabiliti, nel cui ambito si comprendono tipicamente le società non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In tal caso, per le operazioni effettuate da un soggetto passivo in Italia nei confronti della stabile organizzazione del soggetti non residente, la fattura deve essere emessa in formato elettronico ed inviata alla controparte tramite il Sdi;
- soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma ivi identificati tramite rappresentante fiscale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, o direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter D.P.R. 633/1972 (facoltà, quest’ultima, concessa solo ai soggetti comunitari).
Per tali ultimi soggetti l’identificazione nel territorio dello Stato non conferisce la qualifica di soggetti stabiliti in Italia (né tantomeno quella di residente), con la conseguenza che l’operazione effettuata nei confronti di tali soggetti non confluisce nell’obbligo di emissione della fattura elettronica che rimane pertanto facoltativa previo accordo con la controparte (se vogliamo anche nella forma del consenso implicito già illustrato nella circolare 18/E/2014) e ferma restando la necessità di assicurare la copia cartacea ove richiesta come già ricordato nella citata circolare 13/E/2018.
Nella parte finale della risposta l’Agenzia si preoccupa di fornire una precisazione in merito alle operazioni attive poste in essere dai soggetti non residenti identificati ai fini Iva in Italia, evidenziando che in capo agli stessi non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura elettronica.
La precisazione è scontata, poiché i soggetti non residenti identificati in Italia non sono considerati ai fini Iva né soggetti passivi residenti, né soggetti passivi stabiliti nel territorio.
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