Il 2020 sarà l’anno del pegno mobiliare non possessorio?
di Luigi ScappiniIl settore agricolo negli ultimi anni sta attuando un cambiamento radicale nel fare agricoltura che ha portato le aziende a diventare sempre più tecnologiche e innovative, tant’è vero che si parla di Agricoltura 4.0 e di Agricoltura di precisione.
Per rendere le aziende agricole tecnologiche e al passo con i tempi è necessario investire, il che comporta la necessità di immettere denaro nelle aziende.
Con favore era stata accolta la novità introdotta dal cd. “Decreto banche” (il D.L. 59/2016) in materia di pegno.
Tra le forme di approvvigionamento finanziario, infatti, vi è anche il pegno, operazione attraverso la quale, a garanzia di un’obbligazione, il debitore o un terzo per lui, dà un bene mobile, una universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Il pegno “ordinario” prevede, tuttavia, che il bene mobile che ne è l’oggetto sia consegnato al creditore o che, in alternativa, venga consegnato il documento che ne attesti la piena disponibilità.
È evidente come siffatta forma di finanziamento mal si sposi con un settore, quale quello agricolo, in cui il prodotto che può rappresentare il bene mobile offerto in pegno, nel caso di lunghe lavorazioni necessiti di rimanere in azienda in ragione della specificità della lavorazione che ne garantisce l’unicità o per meglio dire la specialità rispetto agli altri.
In ragione di tali caratteristiche, nel tempo, in alcuni settori del comparo primario, si sono sviluppate forme alternative, modellate alle esigenze specifiche del prodotto che funge da pegno.
In tal senso la L. 401/1985 è stata innovativa nell’introdurre una forma alternativa al pegno con obbligo di consegna del bene, prevedendo la possibilità per gli operatori qualificati quali produttori del prosciutto a denominazione di origine tutelata, di apporre sugli stessi, a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, uno speciale contrassegno indelebile. In tal modo, i prosciutti restano nella disponibilità del produttore-debitore.
In altri termini, viene introdotta la possibilità di poter procedere alla stipula di un pegno rotatorio.
Sulla scia dell’esperienza positiva dei prosciutti, è stata emanata la L. 122/2001, questa volta rivolta ai prodotti lattiero caseari a lunga conservazione a denominazione di origine. Con decreto Mipaaf 26.07.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 7 L. 122/2001, è stato disciplinato il pegno rotativo, limitatamente al parmigiano reggiano, al grana padano, al pecorino romano, al montasio e al provolone valpadana, dando la possibilità di sottoporli a pegno a partire dal giorno in cui entrano nei locali di stagionatura.
Il pegno rotativo, come precisato all’articolo 1, comma 3, del decreto si realizza con la sostituzione di forme sottoposte a pegno, senza dover procedere ad altre stipule.
L’articolo 2 prevede l’istituzione di un registro, che deve essere vidimato da un notaio, in cui il creditore deve annotare i dati previsti in un fac simile di registro allegato al decreto.
Nello stesso periodo, come anticipato, l’articolo 1 D.L. 59/2016, convertito con L. 119/2016, ha introdotto una nuova forma di pegno mobiliare non possessorio utilizzabile da tutti gli imprenditori a iscritti al Registro delle imprese, a garanzia di crediti concessi a loro o a soggetti terzi, presenti o futuri.
La particolarità è data dalla previsione per cui, se non pattuito diversamente, il debitore o il terzo concedente il pegno può trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno.
In altri termini, applicando la previsione al settore agricolo, viene data la possibilità di concedere in pegno una materia prima e procedere alla sua ordinaria lavorazione per ottenere un prodotto finito, senza dover subire lo spossessamento ab origine del bene stesso.
Si pensi, ad esempio, alla sua applicazione nel settore vitivinicolo.
A distanza di oltre 3 anni dalla sua introduzione, tuttavia, il pegno mobiliare non possessorio, non ha ancora trovato applicazione in quanto non è ancora stato costituito il registro informatizzato, previsto dall’articolo 1, comma 4, D.L. 59/2016, da tenersi a cura dell’Agenzia delle entrate.
In data 5 giugno 2019 è stata data risposta sulle tempistiche nel question time n. 5-02217. In particolare, è stato precisato che l’Agenzia delle entrate, già dal 2016 ha attivato la procedura per la realizzazione del registro e ha predisposto un primo schema di regolamento che è stato sottoposto al parere del Garante della privacy, nonché al Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha ritenuto necessario un supplemento di istruttoria da parte del Mef. Nello specifico, è stata segnalata l’opportunità di una audizione degli stakeholder, che, sempre nella risposta al question time risulta già attiva (avrebbe dovuto terminare nel mese di giugno 2019).
Una volta emanato il regolamento, si dovranno attendere ancora qualche mese in quanto la tempistica per la completa realizzazione del sistema informatico è prevista nello stesso schema di regolamento, entro 9 mesi dalla emanazione del decreto stesso.