2 Dicembre 2024

Il bilancio delle holding industriali tra conferme e novità

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

In linea generale, dobbiamo ricordare che il bilancio civilistico di una holding industriale viene redatto secondo gli schemi classici della quarta direttiva. Quindi, ad esempio, le componenti finanziarie come interessi, dividendi e plusvalenze troveranno collocazione nel gruppo C.

In buona sostanza, le competenze tecniche che usiamo per redigere il bilancio di un supermercato ci torneranno utili anche nel caso della holding.

Purtroppo, la questione non è così semplice. Si deve, infatti, segnalare, come importanti novità abbiano interessato il bilancio delle holding in quanto il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge europea n. 2019/2020 introducendo disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.

Si tratta della L. 238/2021. L’articolo 24, comma 2, in particolare, ha modificato le norme del codice civile relative al bilancio. All’articolo 2435-ter, cod. civ., dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D».

La novella riguarda le imprese di partecipazione finanziaria che sono ragionevolmente le holding statiche che non esercitano alcuna attività sulle società partecipate.

Le holding statiche, pertanto, non potranno più predisporre il bilancio per le microimprese. Si tratta di una novità particolarmente significativa in quanto le holding, anche se strutturate in forma di Spa, tendono a ricadere nella tipologia della microimpresa, magari non tanto per la soglia dell’attivo, che potrebbe essere facilmente superata, quanto per il fatto che le stesse di norma non sono dotate di personale dipendente o, al massimo, ne annoverano uno o due, e, inoltre, non generano ricavi tali da superare la soglia.

Questa novità normativa porterà ad una trasmigrazione di molte società dal bilancio delle microimprese al bilancio abbreviato.

Il problema è che, anche in questo caso, secondo il dettato del nuovo comma 5, dell’articolo 2435-ter, cod. civ., non trova, quindi, applicazione per le holding il comma 6, dell’articolo 2435-bis, cod. civ., a mente del quale: “Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.”

L’intersezione delle varie normative porta ad un effetto, invero, originale. Le holding sono escluse dal bilancio delle microimprese, ma pur ricadendo nel bilancio in forma abbreviata, sono gravate da un ulteriore onere, consistente nella predisposizione della relazione sulla gestione.

Altro tema, è quello dell’innalzamento delle soglie ad opera del D.Lgs. 125/2024.

La successiva tabella n. 1 propone le vecchie soglie mentre la tabella n. 2 propone le nuove soglie.

 

Tabella n. 1 – le soglie ante D. Lgs. 125/2024

Limiti dimensionali Micro imprese Bilancio abb.to Bilancio ordinario
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale ≤ 175.000 euro ≤ 4,4 milioni di euro > 4,4 milioni di euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni ≤ 350.000 euro ≤ 8,8 milioni di euro > 8,8 milioni di euro
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio ≤ 5 unità ≤ 50 unità > 50 unità

 

Tabella n. 2 – le soglie post D. Lgs. 125/2024

Limiti dimensionali Micro imprese Bilancio abbreviato Bilancio ordinario
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale ≤ 220.000 euro ≤ 5,5 milioni di euro > 5,5 milioni di euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni ≤ 440.000 euro ≤ 11 milioni di euro > 11 milioni di euro
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio ≤ 5 unità ≤ 50 unità > 50 unità

Un problema si pone in relazione alla decorrenza dei nuovi limiti, atteso che l’articolo 2, Dir. 2023/2775/UE, prevede che le disposizioni si applichino dagli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2024.

Per le società di nuova costituzione, per le quali il possesso dei requisiti deve essere rispettato “nel primo esercizio” di attività, la questione è facilmente risolta: le nuove soglie troveranno applicazione dal 2024.

La questione si complica per le vecchie società, per le quali si deve verificare il superamento dei parametri “per due esercizi consecutivi”. Le nuove soglie potranno essere utilizzate anche retroattivamente?

In occasione di un precedente innalzamento di soglia il CNDCEC (con i documenti del 14 gennaio 2009 e del 15 aprile 2009) ha ammesso l’applicazione retroattiva dei parametri.

Di diverso avviso risultò, invece, Assonime con la circolare n. 9/2009.

Ulteriore questione è quella del numero di esercizi necessari di mancato superamento dei limiti per applicare le semplificazioni. In dottrina, prevale la tesi, peraltro assecondata da Assonime nella citata circolare n. 9/2009) citata per cui si ammette la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (oppure delle microimprese) già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate.

Se, quindi, riconosciamo la valenza retroattiva delle nuove soglie, l’essersi collocati sottosoglia nel biennio 2023 e 2024 legittimerebbe la semplificazione già dal 2024.

Il CNDCEC, invece, richiederebbe un anno in più. Il documento novembre 2012 ed i documenti FNC 15.1.2016 e 30.9.2016 ammetterebbero la semplificazione nel 2024 se la società è rimasta sotto i parametri nel biennio 2022 e 2023. Invero, il CNDCEC, nel documento predisposto con Confindustria datato marzo 2017 ha sposato la tesi della dottrina prevalente.